L’impugnazione per i soli interessi civili dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. 5 n. 15404 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 33 d.lgs. n. 150/2022, si applica alle impugnazioni proposte per i soli interessi civili nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022. In tali casi, la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, non decide nel merito ma dispone la trasmissione degli atti alla sezione civile competente, che prosegue il giudizio utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. L’accertamento della non inammissibilità del ricorso si fonda sulla non manifesta infondatezza dei motivi dedotti, valutata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La parte civile, costituita in un procedimento per il reato di diffamazione ex art. 595 cod. pen., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado con cui l’imputato era stato assolto con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Il giudice d’appello aveva, in particolare, ritenuto applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di critica sindacale, escludendo la configurabilità del reato. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione del combinato disposto degli artt. 51 e 595 cod. pen., mentre con il secondo è stata eccepita la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è stato proposto dalla parte civile per i soli interessi civili, come si evince dalle conclusioni del Procuratore generale e dalle memorie delle parti. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 150/2022. Secondo tale disposizione, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili e l’impugnazione non è inammissibile, la Corte penale deve rimettere il ricorso alla sezione civile, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove già acquisite.
Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 38481 del 2023, la Corte ha chiarito che la nuova disciplina si applica solo ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022. Nel caso di specie, la costituzione risaliva al 10 marzo 2023, con conseguente applicabilità della norma.
Quanto alla valutazione di non inammissibilità, la Corte ha osservato che i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati. In particolare, ha condiviso la censura relativa alla presunta erronea impostazione del giudice d’appello sul requisito della continenza sostanziale della critica, rispetto alla quale la sentenza impugnata aveva affermato che non sarebbe necessaria la piena corrispondenza al vero del fatto attribuito.
La Corte ha sottolineato che, trattandosi di un fatto determinato e specifico, attribuito alla persona offesa in forma assertiva e non dubitativa, non si può prescindere dalla verifica della veridicità del fatto addebitato. Ha richiamato, sul punto, il principio secondo cui sussiste l’esimente quando le affermazioni di censura stigmatizzano un fatto vero del datore di lavoro, seppur con toni aspri ma conferenti. Nel caso in esame, la verifica della veridicità del fatto denunciato era rimasta incerta e non risultava adeguatamente effettuata nella motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha infine disposto la trasmissione del ricorso alla sezione civile competente per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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