Sequestro preventivo: l’erronea interpretazione dell’atto amministrativo è fatto (Cass. pen. Sez. III n. 32191 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette l’impugnazione unicamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è deducibile, invece, l’affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essa, attenendo ad atti privi di carattere normativo, rientra nella valutazione del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse del ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo di un immobile, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., in relazione all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 1981. Si contesta, in concorso, di avere chiesto e ottenuto un permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di manufatti con incremento di volumetria, titolo ritenuto illegittimo perché fondato su un piano di recupero le cui previsioni erano scadute da oltre dieci anni.
A fondamento del sequestro, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa sull’efficacia ultrattiva dei piani attuativi scaduti, rilevando che gli interventi realizzati non erano assentibili per la zona urbanistica di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché proposto per casi non consentiti. La Corte muove dall’art. 325 cod. proc. pen., che limita l’impugnazione dei provvedimenti cautelari reali alla sola violazione di legge, e chiarisce che in tale nozione rientra anche il vizio motivazionale così radicale da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, secondo i principi della Sez. U n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov.
Il Collegio richiama quindi una regola specifica: è deducibile come violazione di legge soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non anche l’erronea interpretazione di un atto amministrativo, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra nella valutazione del fatto (Sez. III n. 37451 del 11/04/2017, Gazza; Sez. III n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni).
Nel caso di specie, la motivazione impugnata non è né omessa né apparente: il Tribunale non ha usato espressioni stereotipate, ma, con una valutazione di fatto, ha richiamato un precedente pertinente della stessa Sezione (Sez. III n. 26834 dell’8/9/2020), relativo a un piano particolareggiato scaduto, accomunato dal riferimento all’art. 17 legge n. 1150 del 1942. La Corte sottolinea come la norma regoli la sopravvivenza delle prescrizioni di zona a tempo indeterminato, fino all’approvazione di un nuovo strumento attuativo.
Ne deriva che il piano regolatore generale non consentiva la demolizione e ricostruzione con ampliamento di volumetria oggetto del titolo edilizio, illegittimo nel fare riferimento a un piano scaduto da ventitré anni e del quale non è dedotta alcuna attuazione. Le censure del ricorrente, involgendo un atto amministrativo, scivolano nella valutazione del fatto e fuoriescono dal perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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