Continuazione tra associazione mafiosa e reati fine non programmati (Cass. pen. Sez. VII n. 32683 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nesso della continuazione non è configurabile tra il reato associativo di stampo mafioso e quei reati fine che, quand’anche rientrino nell’ambito delle attività del sodalizio e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell’ingresso nell’associazione stessa. Ai fini del riconoscimento dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., occorre l’assenza di elementi da cui desumere che l’agente avesse programmato, sin dalla consumazione del primo reato, anche quello successivo. Costituiscono indici contrari alla continuazione l’assenza della contestazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la commissione del reato fine in concorso con soggetti estranei al sodalizio e in ambiti territoriali differenti rispetto alla fattispecie associativa. In sede esecutiva il giudice dell’esecuzione compie un accertamento incensurabile se non manifestamente illogico, e la censura che sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza volta al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dei titoli in esecuzione: un reato associativo di stampo mafioso e un successivo reato in materia di stupefacenti.

La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificare la correttezza del diniego opposto dal giudice dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che il ricorso è manifestamente infondato e che il provvedimento impugnato ha applicato in modo puntuale i principi elaborati in materia di continuazione. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che ostava al riconoscimento del vincolo, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo.

Il percorso argomentativo valorizza tre indici convergenti. In primo luogo, per il reato in materia di stupefacenti non era stata contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. In secondo luogo, quel reato era stato commesso in concorso con soggetti estranei al sodalizio mafioso. In terzo luogo, la sua commissione era avvenuta in ambiti territoriali differenti rispetto alla fattispecie associativa.

Da tali elementi i reati commessi risultano riconducibili ad autonome risoluzioni criminose, espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il nesso della continuazione non è configurabile tra il reato associativo e i reati fine che, quand’anche rientrino nell’ambito delle attività del sodalizio e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell’ingresso nell’associazione stessa, richiamando Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984.

Quanto alle censure del ricorrente, la Corte le ritiene generiche: esse sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione, da sovrapporre a quella del giudice dell’esecuzione, che non è manifestamente illogica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *