Continuazione esclusa tra reati di armi e associazione mafiosa per autonome risoluzioni (Cass. pen. Sez. VII n. 32684 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Osta al riconoscimento della continuazione tra i reati in materia di armi e il successivo delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che l’interessato, sin dalla consumazione dei primi reati, avesse programmato anche quello successivo, sia pure nelle sole linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Assumono rilievo, in senso contrario, la distanza temporale tra i fatti, la mancata contestazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’assenza di elementi che confermino la prefigurazione dell’ingresso nel sodalizio mafioso. I reati restano riconducibili ad autonome risoluzioni criminose, non meritevoli dell’applicazione di istituti di favore.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati in materia di armi, commessi nel 2010 e nel 2011, e la successiva partecipazione ad associazione di stampo mafioso, collocata tra il 2014 e il 15 marzo 2016. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 06/03/2025, rigetta l’istanza. Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, si è attenuto ai principi di legittimità in materia di continuazione, rilevando come l’assenza di elementi dai quali desumere che l’interessato, sin dal 2010, avesse programmato anche il successivo ingresso nel sodalizio mafioso impedisca di ravvisare il medesimo disegno criminoso richiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.
La Corte valorizza tre elementi. Il primo è la distanza temporale tra i reati di armi e la partecipazione associativa. Il secondo è la mancata contestazione, per le violazioni in materia di armi, della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Il terzo è l’assenza di elementi che confermino come, sin dal 2010, il condannato si fosse prefigurato l’ingresso in un sodalizio mafioso avvenuto anni dopo.
Su queste basi i reati vengono ricondotti ad autonome risoluzioni criminose, espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole di istituti di favore. La Corte esclude, altresì, che le censure del ricorrente — pur formalmente riferite alla violazione di legge e al vizio di motivazione — possano superare il vaglio di legittimità: esse sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio, già valutato dal giudice dell’esecuzione in modo non manifestamente illogico.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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