Motivazione sul dissenso dal consulente tecnico nell’articolo 275 codice procedura penale (Cass. pen. Sez. 2 n. 8244 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il giudice che, ai sensi dell’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., valuti la sussistenza di una malattia particolarmente grave e la sua compatibilità con il regime carcerario, deve effettuare un accertamento sia in astratto sia in concreto, concernente le effettive possibilità di somministrazione delle cure necessarie nel circuito penitenziario. Qualora il giudice intenda aderire alle conclusioni del perito, discostandosi da quelle del consulente di parte, non è tenuto a nominare un nuovo perito, ma ha l’obbligo di dimostrare di essersi soffermato sulle argomentazioni del consulente disatteso, enunciando le ragioni per cui non le ritiene idonee a inficiare le conclusioni peritali. L’omessa motivazione su tale punto determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza che rigetta l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli rigettava la richiesta di un imputato di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, ritenendo le sue condizioni di salute compatibili con il regime carcerario. Il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello, confermava la decisione, facendo proprie le conclusioni del perito nominato dalla Corte territoriale.

Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per non essersi il Tribunale confrontato con le contrarie conclusioni del proprio consulente di parte, il quale aveva evidenziato l’inadeguatezza delle cure disponibili in carcere.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, pur muovendo da un principio di diritto che restringe l’ambito della doglianza del ricorrente. Ha innanzitutto ricordato che la valutazione sulla gravità della patologia e sulla sua incompatibilità con il carcere deve essere condotta anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione delle terapie nel circuito penitenziario. L’accertamento in ordine alla sussistenza di istituti in grado di garantire cure adeguate deve rappresentare un prius logico rispetto alla decisione, non una mera modalità esecutiva rimessa all’autorità amministrativa.

La Corte ha poi escluso la fondatezza della tesi del ricorrente circa la necessità di nominare un terzo perito super partes in caso di contrasto tra le conclusioni del perito e quelle del consulente di parte. Ha evidenziato la diversa posizione processuale tra i due, non essendo il consulente vincolato all’impegno di cui all’art. 226, comma 1, cod. proc. pen.

Ciò nondimeno, la Suprema Corte ha precisato che il giudice che aderisce alle conclusioni del perito deve dimostrare di aver valutato la diversa tesi del consulente di parte che ha disatteso, enunciando in modo adeguato le ragioni che lo inducono a non ritenerla idonea a dimostrare la fallacia delle conclusioni peritali. Tale obbligo motivazionale è funzionale a garantire la tenuta logica della decisione, specialmente sotto il profilo della verifica della concreta adeguatezza delle cure.

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli si era limitato a fare proprie le conclusioni del perito senza affrontare le argomentazioni del consulente di parte, le quali erano dirette proprio a dimostrare che le condizioni di salute dell’imputato non consentivano adeguate cure in carcere. Tale omissione ha integrato il vizio di motivazione denunciato.

In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 226 c.p.p.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 226 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *