Riciclaggio di autovettura smontata e vizio di motivazione in cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 32829 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riciclaggio di parti di autovettura di provenienza furtiva, il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né di sostituire nuovi parametri di ricostruzione a quelli del giudice di merito. La disponibilità, da parte dell’imputato, di un dispositivo capace di inibire il segnale GPS installato sul veicolo integra un elemento logicamente valutabile ai fini dell’affermazione della responsabilità. La fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen. non è costruita come delitto a consumazione anticipata, con la conseguenza che la qualificazione nella forma consumata è corretta quando risulta ostacolata l’identificazione della provenienza delittuosa. È inammissibile il motivo che propone una ricostruzione alternativa dei fatti solo ipotetica o congetturale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma, rideterminava la pena inflitta per un errore di calcolo e confermava la responsabilità dell’imputato per il reato di riciclaggio. Gli si contestava di avere compiuto operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una vettura, provento di furto, occultandola all’interno di un capannone, sollevandola su un carrello elevatore e smontandola.

Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi: vizio di motivazione e travisamento della prova sull’attendibilità della persona offesa e sul diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; erronea qualificazione della condotta rispetto al furto; insussistenza del dolo e configurabilità del solo tentativo; diniego delle circostanze attenuanti generiche; omessa motivazione sull’attenuante di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen.; motivazione apparente sulla recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rilevando che esso mira a una rivalutazione nel merito delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi sull’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, che aveva denunciato il furto della propria autovettura, poi rinvenuta smontata nella disponibilità dell’imputato.

Quanto alla disponibilità di un dispositivo capace di inibire il funzionamento del GPS, la Corte reputa improntata a logica l’affermazione del giudice di merito secondo cui tale circostanza dimostra che l’imputato ne aveva bisogno per occultare la presenza dell’auto in quel luogo. Analogamente, la spiegazione fornita sul possesso della carta di circolazione e della chiave di accensione, e la precisazione sulla ritrattazione della persona offesa in sede di denuncia, sono ritenute coerenti e non contraddittorie.

Sul diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte osserva che il processo era stato trattato con le forme del giudizio abbreviato, incompatibile con l’audizione di testi nuovi, e che la difesa non ha chiarito in che termini la prova sollecitata avrebbe avuto il carattere di decisività richiesto per attivare il potere officioso del giudice. Il motivo è pertanto generico.

La Corte ribadisce il perimetro del controllo di legittimità: è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, preferiti a quelli del giudice del merito perché ritenuti più plausibili. La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile, salvo manifeste contraddizioni, nella specie non rinvenute. La ricostruzione alternativa prospettata dall’imputato, per integrare la manifesta illogicità di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve essere inconfutabile e ovvia, non una mera ipotesi alternativa.

Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato: poiché l’imputato era stato sorpreso nella disponibilità di soli alcuni pezzi già smontati, risultava ostacolata l’identificazione della provenienza delittuosa. La Corte richiama il principio secondo cui il tentativo di riciclaggio è configurabile, poiché la fattispecie non è a consumazione anticipata, e conferma nel caso concreto la qualificazione nella forma consumata. Il quinto motivo cade perché il reato presupposto è il furto aggravato, punito nel massimo con pena superiore a cinque anni, con esclusione dell’attenuante invocata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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