Deposito telematico, firma non rilevata e favor impugnationis (Cass. pen. Sez. V n. 4333 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di inammissibilità dell’impugnazione telematica per mancanza di sottoscrizione digitale ricorre solo quando deve escludersi che l’atto sia stato sottoscritto digitalmente dal difensore. Il mancato riconoscimento della firma da parte dei sistemi di verifica in dotazione alla cancelleria non integra di per sé la mancanza di sottoscrizione quando altri elementi — provenienza dell’atto dalla PEC del difensore, firma digitale riconosciuta su documenti allegati, presenza del logo della firma sulla copia cartacea, riconoscimento della firma sulla procura speciale — attestino la paternità certa dell’atto. In presenza di una disciplina tecnica in divenire e di una fase di assestamento dei sistemi di deposito telematico penale, il giudice dell’impugnazione deve compiere uno specifico accertamento in ordine all’effettiva carenza della sottoscrizione, non potendosi limitare a recepire le indicazioni della cancelleria, e il principio del favor impugnationis impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 e del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, n. 2 cod. pen., condannandolo alla pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione in via telematica, a mezzo PEC, censurando la qualificazione del furto come consumato anziché tentato, la contraddittorietà della motivazione e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti.

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile tale ricorso con ordinanza, rilevando che l’atto depositato in via telematica risultava privo della firma digitale del proponente, e ha disposto l’esecutività della sentenza impugnata. Contro l’ordinanza l’imputato ha proposto distinto ricorso, deducendo che la firma digitale era stata apposta e che il certificato era attivo e non scaduto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta la questione della rilevanza del ricorso depositato in modalità cartacea avverso la sentenza d’appello, dopo la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione telematica proposta contro la medesima pronuncia. Osserva che, durante la fase transitoria, le modalità di deposito — cartacea e telematica — sono tra loro alternative. Una volta che il difensore abbia optato per il deposito telematico e il giudice si sia pronunciato ravvisando una causa di inammissibilità, il potere impugnatorio deve ritenersi consumato, senza possibilità di ricorrere alla modalità alternativa: diversamente si configurerebbe una rimessione in termini al di fuori dei casi consentiti.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina il deposito telematico degli atti di impugnazione e individua al comma 7 le cause di inammissibilità, tra cui la mancanza di sottoscrizione digitale. Rileva che la giurisprudenza di legittimità distingue tra mera irregolarità della sottoscrizione e mancanza della stessa: solo la seconda integra la causa di inammissibilità, secondo il carattere tassativo delle relative previsioni.

Il Collegio aderisce all’indirizzo più recente secondo cui la causa di inammissibilità ricorre solo quando deve escludersi che l’atto sia stato sottoscritto digitalmente, restando indifferente il sistema prescelto. Nel caso concreto, la verifica dell’effettiva carenza della firma non è stata compiuta: elementi contraddittori — il mancato riconoscimento della firma da parte dei sistemi della cancelleria, da un lato, e la presenza del logo della firma sulla copia cartacea, il riconoscimento della firma sulla procura speciale allegata, la provenienza degli atti dalla PEC del difensore, dall’altro — non consentivano di affermare con certezza che si versasse in un’ipotesi di firma mancante, anziché in un problema di rilevazione da parte del software dell’ufficio.

La Corte territoriale si è limitata a recepire le indicazioni della cancelleria, omettendo ogni accertamento in ordine all’effettiva carenza della sottoscrizione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la revoca della dichiarazione di esecutività della sentenza.

Esaminando poi il ricorso avverso la sentenza, la Corte lo rigetta. Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’agente consegua, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Il monitoraggio a distanza della persona offesa tramite telecamera collegata al telefono cellulare non esclude la consumazione: l’imputato è stato bloccato dopo essere uscito dall’abitazione, occultando la refurtiva sulla propria persona.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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