Guida in stato di ebbrezza: vizio di motivazione non apre al merito (Cass. pen. Sez. VII n. 35574 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, per espressa previsione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al solo accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel processo. Esso non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né nella autonoma scelta di nuovi criteri di giudizio. Le censure che non siano idonee a scalfire la logicità e coerenza della motivazione impugnata sono pertanto inammissibili, perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti. In tema di guida in stato di ebbrezza, la doglianza che contesti la riferibilità temporale dello stato di ubriachezza alla condotta di guida si risolve in una mera questione di fatto, non deducibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 15.01.2025, conferma la pronuncia del Tribunale di Bologna del 24.05.2024, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. b), comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada. La condanna riguarda la guida di un motociclo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 1,10 g/l, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00.

Il difensore propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che il fermo e il trasporto in ospedale si collocano intorno alle ore 4, mentre l’incidente è collocato tra le ore 3 e le 3.45, e che il prelievo ematico è stato effettuato circa alle ore 5. Da tali dati argomenta che non sarebbe dimostrato lo stato di ubriachezza al momento della guida, essendo stata assunta la bevanda alcolica solo dopo l’incidente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che esso tende a introdurre surrettiziamente, sotto forma di vizio di motivazione, censure di merito volte a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali. Un tale sindacato non è consentito in sede di legittimità quando la sentenza impugnata fornisca una motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.

Il Collegio richiama i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: il controllo sulla motivazione resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al solo accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo. Esso non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto, né nella autonoma scelta di nuovi criteri di giudizio sulla ricostruzione e valutazione dei fatti. Sono richiamate, in proposito, Cass. Sez. Un. n. 12 del 31.5.00, Cass. Sez. Un. n. 47289 del 24.9.03, Cass. Sez. III n. 40542 del 12.10.07 e Cass. Sez. IV n. 4842 del 2.12.03.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata fornisce una motivazione esauriente e congrua sugli elementi di responsabilità. I giudici di merito hanno rilevato l’inverosimiglianza della versione difensiva secondo cui l’imputato avrebbe bevuto dopo l’incidente: versione mai sostenuta dall’imputato al cospetto degli agenti operanti.

La Corte valorizza inoltre la testimonianza di un operante della Polizia Locale, il quale ha riferito dell’alito vinoso e dell’eloquio alterato dell’imputato, nonché delle spiegazioni fornite sulla dinamica, ritenute prive di evidenza. Le doglianze prospettate, dunque, si risolvono in mere censure in punto di fatto che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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