Riconoscimento unilaterale sentenza penale straniera senza consenso dello Stato di emissione (Cass. pen. Sez. VI n. 32877 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento ai fini dell’esecuzione in Italia di una sentenza penale straniera che irroga una pena detentiva, previsto dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 in attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI, presuppone il consenso dello Stato di emissione. Il rifiuto della consegna fondato sull’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rispettare le condizioni e la procedura della decisione quadro 2008/909 per il riconoscimento della sentenza e la presa in carico della pena. In mancanza di tale consenso, il riconoscimento unilaterale è illegittimo e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento della sentenza penale straniera.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto ai fini dell’esecuzione in Italia la sentenza con cui l’autorità giudiziaria rumena aveva condannato il ricorrente a sette anni e quattro mesi di reclusione per plurimi delitti di furto in abitazione. In precedenza, la stessa Corte aveva rifiutato l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del condannato, in forza dell’art. 18, lett. h), della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, lamentando in particolare l’inosservanza dell’art. 12 d.lgs. n. 161 del 2010 per l’assenza di alcuna richiesta di esecuzione proveniente dallo Stato rumeno e per la mancanza del certificato previsto dall’art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il ricorso, reputando fondato il primo motivo e assorbenti le ulteriori censure. Il sistema esecutivo delineato dalla decisione quadro 2008/909/GAI, recepito nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 161 del 2010, si fonda sul consenso dello Stato di emissione, in quanto lo Stato di esecuzione non può appropriarsi del titolo esecutivo straniero né dare alla sentenza estera un’esecuzione difforme da quella prevista dalla decisione quadro.
Nel caso di specie l’autorità giudiziaria rumena non ha espresso alcun consenso all’esecuzione della pena in territorio italiano. Tale carenza è confermata, sul piano fattuale, dall’arresto del ricorrente in Slovenia in esecuzione del mandato di arresto europeo e dalla successiva consegna all’autorità rumena, con conseguente inizio dell’esecuzione della pena in Romania.
La Corte prende atto che la pronuncia impugnata si fondava su un orientamento di legittimità un tempo consolidato, secondo cui la Corte d’appello che rifiuta la consegna ai sensi dell’art. 18-bis, lett. c), legge n. 69 del 2005 dispone l’esecuzione nello Stato della pena inflitta, procedendo al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il mandato di arresto europeo e verificando la compatibilità della pena con la legislazione italiana, come affermato da Sez. VI n. 29865 del 26.10.2020.
Tale indirizzo è però superato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 settembre 2025, causa C-305/22, resa proprio su una fattispecie analoga. Il giudice europeo ha chiarito che il rifiuto di consegna fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI presuppone il rispetto delle condizioni e della procedura della decisione quadro 2008/909/GAI per il riconoscimento della sentenza e la presa in carico della pena; in difetto, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la pena e di mantenere il mandato d’arresto europeo.
La Sezione richiama inoltre la propria recente pronuncia n. 30618 del 08.09.2025, che ha escluso la possibilità per lo Stato di emissione di procedere all’esecuzione della pena quando, prima della sentenza della Grande Sezione, sia già iniziata l’esecuzione in Italia e la Corte d’appello non abbia richiesto il consenso dello Stato di emissione, procedendo unilateralmente al riconoscimento. Il riconoscimento unilaterale deve dunque escludersi anche quando, come nella specie, l’esecuzione del mandato di arresto europeo sia stata rifiutata e l’esecuzione della pena non sia stata contestualmente disposta dalla Corte di appello.
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio, in mancanza del presupposto per il riconoscimento della sentenza penale straniera.
Nota della Redazione
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