Continuazione e disegno criminoso: insindacabile l’accertamento del giudice di merito (Cass. pen. Sez. I n. 32878 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell’imputazione, e a maggior ragione quando il capo di imputazione contenga l’esatta delimitazione temporale.

Il Fatto

Con ordinanza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse del condannato, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto associativo di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e quello di illecita detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, giudicati con due distinte sentenze irrevocabili.

Collocandosi l’episodio di detenzione a fine di spaccio nel 2014 e risultando accertata la partecipazione del ricorrente all’associazione dal 2008 al 2012, il giudice dell’esecuzione ha escluso l’unicità della deliberazione criminosa, non ritenendo sufficiente la sola identità della tipologia dei reati. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al tempo di commissione dei reati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato principio secondo cui l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza concretizzantesi di volta in volta in relazione alle varie occasioni. A ciò si aggiunge che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per difetto di motivazione.

Su questa base la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso considerando che l’episodio di cessione è avvenuto nel 2014, a due anni di distanza dall’accertata partecipazione all’associazione (periodo 2008-2012). In termini congrui è stata ritenuta non decisiva la circostanza che la contestazione per gli altri partecipi del sodalizio abbia ricoperto un più vasto arco temporale, né la comune tipologia dei reati è apparsa sufficiente, data la specificità della fattispecie, a fondare una spinta volitiva unitaria.

La Corte osserva altresì che il ricorrente, con il proprio motivo, non assolve l’onere di allegazione degli elementi sintomatici da cui desumere la programmazione iniziale ed unitaria delle condotte, ma tende a suggerire una diversa valutazione degli elementi posti a base della sentenza di condanna per il delitto associativo passata in giudicato, sostenendo che la partecipazione sarebbe proseguita oltre il termine finale indicato e che il successivo episodio di cessione sarebbe «sfuggito» alla prima indagine.

Il ricorso è pertanto inammissibile, da un lato per l’insindacabilità in sede di legittimità della valutazione del giudice di merito se sorretta da congrua motivazione, dall’altro per la manifesta insostenibilità della tesi difensiva, che in concreto invoca una sorta di rivisitazione dell’accertamento ormai coperto da giudicato. La Corte ribadisce che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato accertata nel giudizio di cognizione, preclusione che opera a maggior ragione quando il capo di imputazione contenga l’esatta delimitazione temporale. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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