Rimproveri generici sull’aumento per continuazione: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 6 n. 13890 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che censuri la determinazione dell’aumento di pena per la continuazione senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito. La misura dell’aumento applicata, quando sia decisamente inferiore al triplo e alla misura media, non richiede una specifica motivazione oltre a quella già espressa. La violazione del divieto di reformatio in peius non è rilevabile d’ufficio quando non versi in ipotesi di illegalità della pena “ab origine”.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che, escluso l’aumento per la recidiva e applicata la diminuente del rito abbreviato, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione per tre episodi di evasione (art. 385 cod. pen.). Il giudice d’appello aveva individuato nel fatto commesso l’11 settembre 2018 il reato più grave, confermando la pena base nel minimo edittale, e aveva applicato l’aumento di tre mesi per ciascuno degli altri due episodi, in misura inferiore rispetto al primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi generici e manifestamente infondati. Il ricorrente aveva dedotto un vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena per la continuazione, senza considerare che la Corte di merito aveva diffusamente illustrato le ragioni del rigetto delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio negativo sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell’imputato.
La Corte ha precisato che la misura dell’aumento, sebbene non coincidente con il minimo edittale, era comunque decisamente inferiore al triplo e alla misura media, e pertanto non necessitava di una motivazione più specifica. I motivi di appello, del resto, avevano genericamente denunciato il vizio sulla continuazione, senza offrire elementi di concreta contestazione.
Solo incidentalmente la Corte ha rilevato che la Corte di merito, escludendo la recidiva, aveva violato il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen. Trattandosi di vizio di violazione di legge non dedotto con il ricorso, esso non era rilevabile d’ufficio, non versandosi in ipotesi di illegalità della pena “ab origine”, come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01).
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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