Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: obbligo di motivare il periculum in mora (Cass. pen. Sez. II n. 32897 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. È tautologica e insufficiente la motivazione che si limiti a richiamare l’attività professionale dell’indagato e la natura dei beni sottoposti a sequestro, senza spiegare per quali ragioni sia necessaria l’anticipazione degli effetti del giudizio. L’attività professionale non costituisce ex se indice rilevante del pericolo di dispersione del patrimonio.
Il Fatto
Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, con ordinanza del 30 aprile 2025 respingeva l’istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale. Il provvedimento impugnato aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 115.498, in relazione al delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen.
Il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la motivazione meramente apparente sul fumus del reato contestato; la motivazione apparente sul periculum in mora e l’omessa valutazione di elementi patrimoniali difensivi; l’omessa valutazione di una perizia tecnica difensiva sul ricalcolo del profitto illecito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo al fumus del reato. Il Collegio esclude che le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato integrino un’ipotesi di motivazione mancante. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente esposto come il requisito del fumus del reato di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche si ricolleghi alla presentazione, da parte dell’indagato, di domande volte a ottenere contributi pubblici anche in relazione a terreni di cui non risultava proprietario e per i quali era già stata disposta la condanna al rilascio forzoso. Il requisito dell’assenza di un possesso legittimo dei fondi è stato quindi valutato con riferimento a circostanze specifiche, in assenza di vizi. Il motivo è infondato.
Fondato è invece il secondo motivo. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade), secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Resta fermo che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
Nel caso in esame, pur a fronte della produzione in sede di riesame di ampia documentazione attestante un patrimonio mobiliare e immobiliare di notevole consistenza, il Tribunale si è limitato a una motivazione puramente tautologica. Essa richiama l’attività professionale dell’indagato e la natura dei beni sottoposti a sequestro, senza spiegare in alcun modo per quali ragioni sia necessario l’anticipazione degli effetti del giudizio.
Ne consegue l’annullamento con rinvio limitatamente al periculum in mora, dovendosi accertare in sede di nuovo giudizio se, pur a fronte della consistenza patrimoniale dell’indagato, sussistano ragioni che giustifichino l’anticipazione dell’effetto ablativo. La Corte precisa che non può farsi riferimento ad attività professionali che non costituiscono ex se indice rilevante del pericolo di dispersione.
Il terzo motivo è assorbito e involge, comunque, accertamenti di puro merito non deducibili in sede di legittimità, proponendo calcoli aritmetici delle superfici coltivate e dei corrispettivi illeciti che potranno essere fatti valere in sede di successive istanze.
Nota della Redazione
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