Rideterminazione della pena in executivis e riduzioni premiali per il rito (Cass. pen. Sez. 1 n. 232 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice dell’esecuzione riconosce il vincolo della continuazione tra reati giudicati con riti alternativi e reati giudicati con rito ordinario, deve individuare il reato più grave sulla base della pena concretamente inflitta, comprensiva della riduzione per il rito premiale. Per i reati satellite giudicati con rito abbreviato, l’aumento deve essere commisurato alla pena base già ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., fermo restando il limite degli aumenti già riconosciuti. Per il reato satellite giudicato con patteggiamento, l’aumento va calcolato sulla pena comprensiva della riduzione concordata, che il giudice deve espressamente mantenere nella stessa misura. La riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la sentenza non impugnata dopo il d.lgs. n. 150/2022, opera ope legis e deve essere applicata dal giudice dell’esecuzione anche tardivamente e d’ufficio, senza estendersi ai reati giudicati con sentenze irrevocabili prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra quattro reati, giudicati con tre sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e una a seguito di patteggiamento, rideterminando la pena complessiva. Il condannato aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice non aveva applicato le riduzioni premiali sui singoli aumenti per i reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, enunciando i principi che regolano la rideterminazione della pena in sede esecutiva. Il giudice deve dapprima individuare il reato più grave considerando le pene concretamente inflitte, comprensive delle riduzioni per i rispettivi riti. Qualora la sentenza considerata più grave contenga già un vincolo di continuazione, occorre scomporla per isolare la pena base e applicare su questa la riduzione di un terzo.
Quanto al reato giudicato con patteggiamento, la Corte ha precisato che non si applica il procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ma la regola dell’art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., attribuendo al giudice dell’esecuzione i medesimi poteri di rideterminazione esercitabili per i reati giudicati con riti diversi. La riduzione premiale, avendo natura processuale, deve essere mantenuta con riferimento esclusivo ai reati giudicati con il rito speciale. Il giudice, nel commisurare l’aumento per il reato satellite patteggiato, deve quindi replicare la quota di abbattimento oggetto dell’accordo, dando espressamente conto di averne mantenuto la misura.
La Corte ha inoltre accolto il motivo nuovo, richiamando l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede un’ulteriore riduzione di un sesto per le sentenze di condanna non impugnate. Tale riduzione costituisce un effetto ope legis che il giudice dell’esecuzione deve solo accertare, anche tardivamente e d’ufficio, ex art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. La mancata tempestiva attivazione del procedimento non comporta il consolidamento della pena inflitta. Il beneficio si applica esclusivamente alla sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 e non può essere esteso ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima di tale data.
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Nota della Redazione
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