Rescissione del giudicato: norma applicabile individuata in base alla conoscenza della sentenza (Cass. pen. Sez. 6 n. 36 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, l’individuazione della norma applicabile alla richiesta non dipende dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma dal momento in cui il condannato in assenza ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, acquisendo la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. Tale criterio opera anche successivamente alle modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Ne consegue che, ove la conoscenza della sentenza sia successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina, la competenza a decidere sulla richiesta spetta alla Corte di appello del distretto in cui è stata emessa la sentenza, non alla Corte di Cassazione.
Il Fatto
Un soggetto condannato in contumacia per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ha proposto istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 625-ter cod. proc. pen., assumendo di essere stato giudicato in assenza. La sentenza del Tribunale di Milano era divenuta irrevocabile il 16.10.2015, ma il condannato ha dedotto di averne avuto conoscenza solo in data 5.7.2025, essendosi allontanato dall’Italia e non trovandosi più nel territorio nazionale all’epoca del dibattimento. La richiesta è stata quindi avanzata alla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla propria competenza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha dichiarato la propria incompetenza alla trattazione dell’istanza, ravvisando la necessità di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Milano, individuata come giudice competente ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen.
Il Collegio ha ribadito l’orientamento per cui, in mancanza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l’individuazione della norma applicabile alla rescissione del giudicato deve essere effettuata avendo riguardo non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, bensì al momento in cui il condannato in assenza ha avuto conoscenza della sentenza stessa e ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. La Corte ha richiamato, a sostegno, il precedente delle Sez. 4 n. 2580 del 19/10/2023.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente assume di aver avuto conoscenza della sentenza in data 5.7.2025, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Deve pertanto trovare applicazione l’istituto previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen., che attribuisce la competenza alla Corte di appello di Milano, alla quale gli atti sono stati trasmessi per il giudizio sulla richiesta. L’irrevocabilità della sentenza risalente al 2015 non assume rilievo ai fini della determinazione della competenza, essendo decisivo il momento della conoscenza effettiva.
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Nota della Redazione
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