Malattia del detenuto e controlli periodici non integrano incompatibilità con il carcere (Cass. pen. Sez. VI n. 33138 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche e alla pianificazione della terapia più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario, non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante ai sensi dell’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. La norma richiede uno stato morboso in atto, potendo tali esigenze essere salvaguardate, ai sensi dell’art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, mediante il trasferimento del detenuto in infermeria penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni. Il giudice dell’appello cautelare che accerta l’idoneità del circuito penitenziario ad assicurare le cure necessarie motiva adeguatamente il diniego di sostituzione della custodia in carcere, con motivazione insindacabile in cassazione se logicamente coerente.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, adottato in data 4 febbraio 2025, reiettivo della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
La difesa aveva dedotto l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la custodia in carcere. L’istante è affetto da anni da patologia dell’apparato gastrointestinale (morbo di Crohn), riacutizzatasi durante la restrizione carceraria. Il ricorso denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la struttura penitenziaria si sia rivelata inidonea ad attuare il protocollo diagnostico e terapeutico previsto per la fase di acuzie.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il tema posto è, ancora una volta, l’inadeguatezza del circuito penitenziario ad assicurare adeguate cure al detenuto, dopo quattro pregresse istanze finalizzate alla scarcerazione, tutte disattese.
Il provvedimento del Tribunale viene ritenuto estremamente articolato e logicamente coerente. Esso ha dato atto di come il perito nominato dal Giudice per le indagini preliminari si sia espresso a favore della possibilità di somministrare le terapie necessarie in ambiente carcerario, evidenziando che il lungo lasso di tempo di mutismo clinico e terapeutico dall’insorgenza della malattia non lascia emergere situazioni di particolare gravità clinica o chirurgica in grado di rendere indifferibile l’attuazione del protocollo.
I Giudici dell’appello cautelare hanno dunque escluso una effettiva situazione di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, applicando il principio consolidato secondo cui la necessità di periodici controlli non integra di per sé lo stato di incompatibilità rilevante ai sensi dell’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., che richiede uno stato morboso in atto. Tali esigenze possono essere salvaguardate, ai sensi dell’art. 11 legge n. 354/1975, con il trasferimento del detenuto in infermeria penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 17047 del 16/02/2024 e Sez. VI n. 39980 del 19/09/2013.
Nel caso concreto, superata l’iniziale fase in cui l’azione dell’Amministrazione penitenziaria era stata valutata come tardiva e insufficiente, i Giudici di merito hanno osservato che la visita dermatologica risulta essere stata prenotata e che la colonscopia programmata non è stata espletata sol perché il ricorrente non ha prestato il consenso ad eseguire la relativa preparazione. Quanto alle controindicazioni del farmaco propedeutico, evincibili dal foglietto illustrativo, il Tribunale ha rilevato con rilievi ragionevoli che esse non evocano un pericolo assoluto per il portatore di morbo di Crohn, salvo il caso di assunzione continuativa, né il consulente dell’indagato ha indicato soluzioni alternative.
I Giudici dell’appello hanno inoltre prescritto ai responsabili dell’istituto penitenziario di attenersi scrupolosamente al programma di cura individuato dal perito, demandando ai sanitari che procederanno alla colonscopia di verificare la compatibilità del farmaco con la patologia e, in caso contrario, di sostituirlo, e disponendo che l’istituto valuti il trasferimento presso altri istituti maggiormente attrezzati qualora non sia in grado di offrire interventi adeguati e tempestivi. La motivazione è quindi esente da illogicità ed esaustiva. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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