Confisca di prevenzione e terzo intestatario: presupposti non contestabili (Cass. pen. Sez. 5 n. 17563 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il terzo cui sia contestata la fittizia intestazione dei beni confiscati può far valere esclusivamente la proprietà effettiva degli stessi, ma non è legittimato a contestare i presupposti applicativi della misura, né la pericolosità sociale del soggetto sottoposto al procedimento, né il rapporto di sproporzione tra il valore dei beni e la capacità economica o i profitti illeciti. Il giudizio di pericolosità sociale riguarda unicamente il soggetto nei cui confronti si procede per la misura di prevenzione e non anche il terzo intestatario. La correlazione tra profitti illeciti e valore dei beni costituisce un requisito alternativo rispetto alla sproporzione postulata dall’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, fondato su una presunzione di origine illecita dei beni, sufficiente a sostenere l’imposizione del vincolo.
Il Fatto
La Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano aveva disposto la confisca di prevenzione di alcuni immobili intestati a sei soggetti, tra cui il destinatario della misura e cinque terzi indicati come titolari fittizi. La Corte d’appello di Milano aveva rigettato le impugnazioni proposte avverso tale decreto. Avverso la decisione della Corte territoriale, tutti i soggetti avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al requisito della pericolosità sociale e alla ritenuta sproporzione tra le condizioni economiche del sottoposto alla misura e il valore degli immobili confiscati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità dei ricorsi proposti dai terzi intestatari dei beni, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025. In materia di misure di prevenzione, il terzo a cui è contestata la fittizia intestazione può far valere esclusivamente la proprietà effettiva dei beni, mentre non è legittimato a contestare i presupposti applicativi della misura, come la pericolosità del soggetto sottoposto al procedimento o il rapporto di sproporzione. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi concernenti tali profili, inclusa l’eccezione sulla pericolosità sociale dei terzi stessi, questione manifestamente infondata poiché il giudizio di pericolosità attiene solo al soggetto destinatario della misura.
Quanto alla posizione del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, la Corte ha osservato che i motivi di ricorso non riguardano violazioni di legge – unico vizio deducibile ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 – ma un mero vizio di motivazione, non ammissibile in sede di legittimità. In ogni caso, il giudizio di pericolosità sociale è stato ritenuto congruamente motivato, essendo fondato sui precedenti penali, sul numero di alias e sui precedenti dattiloscopici del soggetto. La Corte ha precisato che la revoca di una misura cautelare per carenza delle esigenze cautelari non determina alcun automatismo nel giudizio di pericolosità sociale, richiedendo quest’ultimo una valutazione complessiva e basandosi su presupposti diversi rispetto alla misura cautelare.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla sproporzione, rilevando che la correlazione tra profitti illeciti e valore dei beni è un requisito alternativo alla sproporzione postulata dall’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 e che la confisca si fonda su una presunzione di origine illecita dei beni, sufficiente a fondare l’imposizione del vincolo. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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