Riesame: pieni poteri del giudice di rinvio e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 33166 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio. Egli non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, né alle valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito ricostruire i dati di fatto e apprezzare il valore delle fonti di prova. In sede di legittimità, la Corte non può effettuare alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove o degli indizi, essendo il suo compito limitato alla verifica della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova, che, ove ritenute travisate, devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari respingeva l’appello proposto nell’interesse del ricorrente contro l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia in carcere, applicata per gravi indizi di partecipazione a un’associazione mafiosa. Il Tribunale decideva in sede di rinvio, dopo l’annullamento del precedente provvedimento di rigetto, ritenuto viziato dalla Cassazione per carenza di motivazione sulla valutazione degli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione della rescissione del vincolo associativo.

Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice rescissorio non avrebbe valutato tutti gli elementi critici indicati dalla sentenza rescindente, avrebbe fatto leva sui soli argomenti della memoria del pubblico ministero e avrebbe esaminato in modo sommario le emergenze sopravvenute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dei poteri del giudice di rinvio, riaffermando che, in caso di annullamento per vizio di motivazione, questi gode di piena autonomia di giudizio e può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, giungendo a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. A sostegno richiama Sez. 5 n. 38139 del 13/09/2024, Sez. 3 n. 34794 del 19/05/2017 e Sez. 5 n. 36080 del 27/03/2015. Il giudice di merito, inoltre, non è condizionato dalle valutazioni in fatto della sentenza rescindente (Sez. 2 n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020).

Su questa base la Corte rileva che il Tribunale ha preso in considerazione tutti gli elementi allegati dalla difesa, offrendo una motivazione articolata e dettagliata. Rispetto ad essa le censure del ricorrente si risolvono nella richiesta di una rivalutazione integrale del compendio indiziario, attività estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorrente non ha indicato vizi manifesti e decisivi né discrasie tra valutazioni ed elementi di prova.

Il Collegio ribadisce quindi che la Corte di legittimità non può compiere alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove, dovendo limitarsi alla tenuta logica del percorso argomentativo e alla sua aderenza alle fonti di prova: se queste si ritengono travisate, vanno allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015).

Nel merito il Tribunale aveva valorizzato la perdurante pericolosità del punto di riferimento del ricorrente nel sodalizio, la convergenza delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e l’attualità dei contatti con i vertici del clan, desunta dalla gestione della controversia sfociata nell’azione intimidatoria. Di qui la conferma della consapevole e attuale partecipazione associativa. Quanto alle dichiarazioni di un collaboratore prodotte solo nel giudizio cautelare, la Corte ne esclude l’irrilevanza e l’inutilizzabilità. Né l’assoluzione dal reato di favoreggiamento giova al ricorrente, essendo fondata sul riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., con emergenza di una condotta ipoteticamente inquadrabile come contributo materiale all’agguato.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Non conseguendo la rimessione in libertà, la Corte dispone la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *