Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e misure cautelari: interessi e qualificazione (Cass. pen. Sez. II n. 33164 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile solo in presenza di un diritto azionabile in giudizio, di un’azione violenta diretta nei confronti del soggetto tenuto a esaudire la pretesa e del relativo elemento soggettivo. Resta esclusa la qualificazione quando manca un titolo tutelabile in giudizio o quando le modalità della condotta rivelano un atteggiamento soggettivo incompatibile con la fattispecie. In tema di misure cautelari personali, poi, i motivi di gravame che investono una sola delle esigenze cautelari, in presenza di altra autonomamente riconosciuta, sono inammissibili per mancanza di interesse, perché l’eventuale accoglimento non produrrebbe alcun effetto liberatorio. Non è deducibile in cassazione l’idoneità della misura quando il ricorrente invochi una misura meno afflittiva nel frattempo già concessa.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania rigettava l’istanza proposta dal difensore di un indagato avverso l’ordinanza che aveva applicato la custodia in carcere, poi sostituita dagli arresti domiciliari. La misura si fondava sul riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza per rapina, lesioni e sequestro di persona.

Il Tribunale riteneva sussistenti sia il pericolo di inquinamento probatorio sia quello di reiterazione di reati della stessa specie. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica della condotta, che a suo avviso integrava l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e il difetto di motivazione sul pericolo di recidiva, nonostante l’incensuratezza e la non adeguata valutazione di misure meno afflittive.

La Motivazione della Corte

La Corte riafferma che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni esige tre requisiti concorrenti: un diritto azionabile in giudizio, un’azione violenta rivolta verso la persona che deve esaudire la pretesa e non verso altri, e l’elemento soggettivo. Sul punto il Collegio richiama Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02, secondo cui l’indagine sull’elemento soggettivo è decisiva per distinguere l’estorsione dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Nel caso concreto difetta il primo requisito. Il ricorrente non era titolare di alcun diritto tutelabile in giudizio: si era impossessato con violenza di una somma che, secondo la stessa versione difensiva, non gli apparteneva, e non era stato provato che quella somma fosse a sua volta il frutto di una precedente azione predatoria patita. Analogamente, l’impossessamento del cellulare della vittima riguardava un bene sul quale non poteva vantare alcun titolo. Il Tribunale, inoltre, aveva correttamente valorizzato le modalità della condotta, indicative di un atteggiamento soggettivo incompatibile con la fattispecie invocata. La doglianza è dunque manifestamente infondata.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità. Da un lato il ricorrente sollecita una rivalutazione del compendio indiziario preclusa in sede di legittimità; dall’altro non contesta il pericolo di inquinamento probatorio, autonomamente riconosciuto dal Tribunale. Il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui, quando la misura è fondata su più di una delle esigenze dell’art. 274 cod. proc. pen., i motivi che ne investono una sola sono inammissibili per mancanza di interesse, non potendo l’eventuale accoglimento condurre a un effetto liberatorio (richiamata Sez. 6, n. 7200 dell’08/02/2013, Rv. 254506).

Infine, le contestazioni sull’idoneità della misura applicata sono ormai prive del necessario interesse, poiché il ricorrente invocava la cautelare domiciliare che nel frattempo gli è stata concessa. All’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa ravvisati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *