Occultamento di fatture e dolo specifico nei reati tributari (Cass. pen. Sez. 7 n. 4913 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’occultamento di documenti contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 integra il reato anche quando l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non è assoluta, ma richiede l’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Il dolo specifico richiesto dalla norma può essere desunto, secondo regole di comune esperienza, dalla titolarità di un’attività commerciale in capo all’agente, che ne evidenzia la consapevolezza di produrre reddito e volume d’affari. Le censure che ripropongono mere doglianze in punto di fatto, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio, sono inammissibili in sede di legittimità, non configurando specifici travisamenti delle emergenze processuali.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza aveva condannato l’imputato, amministratore unico di una società, alla pena di un anno e sette mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74/2000. Allo stesso era contestato di aver occultato le fatture emesse negli anni di imposta 2016 e 2017, così da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari durante il controllo fiscale della Guardia di Finanza.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 marzo 2025, aveva confermato la decisione di primo grado, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla conferma del giudizio di colpevolezza, reputandolo manifestamente infondato. Le censure proposte, infatti, erano costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, e risultavano avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. La sentenza impugnata aveva adeguatamente ricostruito la vicenda, valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso imputato agli accertatori e rilevando come questi avesse consegnato solo una parte della documentazione contabile, dichiarando di aver affidato il resto a un commercialista di cui non ricordava il nome.
Sul punto, la Corte ha richiamato il principio di legittimità secondo cui, in materia di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando sia necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di merito avevano puntualmente motivato la sussistenza del dolo specifico, desumibile dalla qualità di titolare di un’attività commerciale, che evidenzia la produzione di reddito e volume di affari.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato. La Corte di appello aveva correttamente valorizzato, in senso ostativo, il numero e l’importo delle fatture occultate, la durata della condotta criminosa e l’assenza di comportamenti collaborativi o riparatori, sottolineando l’insufficienza del requisito della sola incensuratezza. La Corte ha quindi ribadito che il giudizio espresso dal giudice di merito in tema di attenuanti generiche è insindacabile in legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
Ritenuta la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., aumentata oltre il massimo esercitando la facoltà di cui all’art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.