Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 33314 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dimostrare circostanze idonee a privare quell’accertamento di valenza probatoria. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurazione del rapporto processuale, preclude il rilievo della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha convertito la pena detentiva di due mesi di arresto nella corrispondente pena pecuniaria, determinando la pena complessiva in euro 6800,00 di ammenda.

Il ricorso deduce il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento allo stato di ebbrezza dell’imputato al momento del sinistro, nonché la prescrizione del reato contestato. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, dichiarandolo inammissibile. Il principio è netto: non può trovare ingresso il ricorso che si limiti a riprodurre gli argomenti già svolti in appello, senza misurarsi con le ragioni addotte dal giudice di secondo grado. Il ricorrente ha prospettato una generica carenza o illogicità della motivazione, senza confronto critico con gli argomenti del provvedimento impugnato.

Nel merito della censura, la Corte rileva che il giudice di merito ha ritenuto lo stato di ebbrezza con motivazione logica e puntuale, valorizzando l’esito della misurazione del tasso alcolemico tramite alcoltest. Tale conclusione regge anche quando la prima prova abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell’alcol nell’organismo abbia uno sviluppo decrescente.

La Corte richiama quindi il consolidato indirizzo secondo cui, in presenza di un accertamento strumentale conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dimostrare circostanze capaci di privare quell’accertamento di valore dimostrativo. A tal fine non basta il solo lasso temporale tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento, come affermato da Sez. 7, n. 45385 del 21/11/2024 e da Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015.

Ne segue che l’asserto per cui il tempo trascorso avrebbe incrementato il tasso alcolemico, risultato inferiore al momento della guida, resta una mera congettura, sfornita di attendibilità in assenza di elementi concreti idonei a disattendere le risultanze dell’accertamento strumentale. La Corte richiama altresì Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 e Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014.

Quanto alla prescrizione, la Corte osserva che, in conseguenza dell’inammissibilità della prima censura e della mancata instaurazione del rapporto processuale, non può essere rilevata quella maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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