Inammissibile il ricorso che ripropone censure già vagliate dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 33310 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza scandire una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, è manifestamente infondato. In tema di desistenza volontaria, nei reati di danno a forma libera essa presuppone un tentativo incompiuto e non è configurabile una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento; rispetto a tali atti può operare, se il soggetto tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente del cosiddetto recesso attivo. L’omessa esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa è legittimamente motivata sulla base delle circostanze di tempo, di luogo e di persona che si traducono in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 05.12.2024, ha confermato la decisione del Tribunale monocratico che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e a euro mille di multa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi: violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. e omessa motivazione sul diniego dell’esame dell’imputato; errata applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione sul rigetto della richiesta di abbreviato condizionato; violazione di legge e vizio motivazionale sull’art. 56, secondo comma, cod. pen. per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria; infine, errata interpretazione della legge penale sull’art. 61 n. 5 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi risultano manifestamente infondati perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e non scanditi da necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata.
Sul primo motivo, la Corte di merito ha fornito una logica e coerente motivazione evidenziando che l’esame dell’imputato doveva essere assunto al termine dell’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero, nel rispetto dell’ordine fissato dall’art. 496 cod. proc. pen., mentre l’imputato risultò assente all’udienza fissata. Il ricorrente non ha dedotto di aver richiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di obbligatoria dimora, né di aver prospettato altro giustificato motivo impeditivo.
Quanto al secondo motivo, i giudici di merito hanno adeguatamente evidenziato che l’audizione della persona offesa ex art. 507 cod. proc. pen. era divenuta assolutamente necessaria per la ricostruzione dei fatti solo in seguito al mancato accordo probatorio delle parti sull’acquisizione della querela.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, avulsa da specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed estranea al sindacato di legittimità. Sul punto la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria non è configurabile una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale, potendo semmai operare la diminuente del recesso attivo (Sez. 5 n. 17241 del 2020). Nel caso di specie, l’abbandono dei propositi illeciti fu causato dalla reazione di allarme della persona offesa.
Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato perché afferisce al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. I giudici hanno giustificato l’omessa esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 5 cod. pen. sulla base delle circostanze di tempo (piena notte), di luogo (abitazione particolarmente vulnerabile perché al piano terra e protetta solo da una persiana) e di persona (un’anziana sola), tradottesi in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo.
All’inammissibilità del ricorso è seguita per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stabilita in tremila euro.
Nota della Redazione
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