Continuazione e reati mafiosi, annullata l’ordinanza che esclude il vincolo (Cass. pen. Sez. I n. 32862 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’identità del bene giuridico violato, la vicinanza temporale tra le condotte e la comunanza del movente non bastano, da sole, a dimostrare l’esistenza dell’unico iniziale programma che fonda la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Perché il vincolo sia riconosciuto, l’agente deve essersi prefigurato, almeno nelle linee generali, e aver voluto commettere tutti i reati sin da un momento antecedente la consumazione del primo. Il principio vale anche per chi è organicamente inserito in un’associazione di stampo mafioso: la generica disponibilità a svolgere i compiti assegnati non equivale a prefigurazione delle singole azioni esecutive. Ne consegue che l’esclusione della continuazione non può fondarsi su un accertamento assertivo, senza confronto critico con le allegazioni difensive e con il compendio probatorio, rispetto alle quali la motivazione diviene apodittica e apparente.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza con cui il condannato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due pronunce di cognizione: la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, con reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e ulteriore violazione dell’art. 416-bis cod. pen., e la condanna per omicidio e reati strumentali di detenzione di armi e ricettazione, commessi in concorso con altri.

Il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo ritenendo che i reati non fossero stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso: l’istante, sin dall’affiliazione, era rimasto inserito nel gruppo dedito alle azioni estorsive senza entrare nel gruppo di fuoco, e il suo coinvolgimento nell’omicidio sarebbe stato deciso il giorno prima dell’agguato per una sopravvenuta e contingente esigenza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e il vizio di motivazione, con particolare riferimento al travisamento delle sentenze di cognizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio consolidato: l’identità del bene giuridico, le modalità di commissione e la vicinanza temporale sono aspetti da soli insufficienti a provare l’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, che costituisce il presupposto indefettibile della continuazione. Tale affermazione conserva validità anche per gli organici alle associazioni mafiose, i quali devono essersi prefigurati, almeno nelle linee generali, di commettere tutti i reati realizzati sin da un momento antecedente la consumazione del primo.

Da questa premessa la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso la continuazione tra reato associativo e reati fine, quali gli omicidi in danno di esponenti rivali o di oppositori del potere mafioso, quando detti illeciti, pur rientrando nelle attività del sodalizio e finalizzati al suo rafforzamento, non risultino programmati in via originaria ma deliberati sulla spinta di esigenze contingenti ed occasionali, non preventivamente raffigurate dall’agente. La Corte richiama Sez. I n. 13609 del 2011, Sez. V n. 23370 del 2008 e Sez. I n. 35639 del 2013, precisando che neppure la corrispondenza del movente ispiratore è sufficiente quando manca specificità e concretezza nella prefigurazione delle singole azioni esecutive.

Applicando tali principi, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata non ha seguito un percorso motivazionale logico. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione ritenendo accertato in sede cognitiva che l’istante, non inserito nel gruppo dei killer, era stato chiamato a partecipare all’omicidio per una necessità estemporanea. Nel pervenire a questa conclusione, però, la Corte distrettuale non si è minimamente soffermata sulla tesi alternativa articolata, con puntuali riferimenti al compendio probatorio, nell’istanza di unificazione: l’istante, investito di un ruolo di vertice nel sodalizio, si era reso disponibile, sin dall’affiliazione, a compiere tutti gli atti necessari a reprimere anche con la violenza i contrasti interni, e proprio per perseguire tale scopo aveva contribuito a deliberare l’omicidio della vittima, rea di trasgressioni ritenute imperdonabili, partecipando alla pianificazione dell’agguato.

La carenza radicale di confronto critico con le allegazioni difensive, pur di carattere potenzialmente decisivo, ha reso le argomentazioni apodittiche e l’apparato giustificativo illogico, se non apparente. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio alla Corte d’assise d’appello di Napoli per nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa nel rispetto dei principi di diritto enunciati e colmando le lacune motivazionali.

La Corte precisa infine che, in ossequio alla sentenza n. 183/2013 della Corte costituzionale, non potrà partecipare al giudizio di rinvio il giudice-persona fisica che ha pronunciato l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, perché l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta le caratteristiche del giudizio, con connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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