Querela per furto: legittimazione del responsabile della sicurezza e del procuratore speciale (Cass. pen. Sez. VII n. 33338 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimato a proporre querela per il furto il responsabile della sicurezza del punto vendita, in quanto investito di poteri di vigilanza e custodia sui beni. La procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l’indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell’atto, potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società. Integra il furto consumato, e non quello tentato, la sottrazione di un bene appartenente a un terzo all’interno di un supermercato avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, poiché gli addetti alla vigilanza non operano un preventivo monitoraggio della res in possesso del terzo e il sistema rappresenta un mero ausilio successivo per l’individuazione degli autori dell’impossessamento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 10.01.2025, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Pesaro, in data 20.02.2023, aveva ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; era invece stata emessa sentenza di non doversi procedere, per assenza della condizione di procedibilità, in relazione a un ulteriore episodio.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: con il primo ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla insussistenza dei requisiti minimi per sporgere querela; con il secondo ha contestato il riconoscimento dell’ipotesi tentata; con il terzo ha censurato la dosimetria della pena, il riconoscimento della recidiva e l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando partitamente i tre motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile in quanto reitera un’analoga doglianza già mossa con l’atto di appello, senza confrontarsi con le statuizioni della sentenza impugnata.
Quanto al furto perpetrato presso un esercizio commerciale, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di merito laddove ha riconosciuto la diretta legittimazione a proporre querela in capo al responsabile della sicurezza, in applicazione del principio sancito da Sez. IV n. 7193 del 20.12.2023, dep. 2024, Rv. 285824. Con riguardo all’episodio verificatosi presso un altro punto vendita, la legittimazione è stata fatta derivare dai poteri conferiti con la procura speciale allegata alla querela, in conformità al principio secondo cui la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente non deve contenere l’indicazione dei singoli reati, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all’oggetto (Sez. II n. 22506 del 16.07.2020, Rv. 279288).
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché reiterativo di una doglianza cui la Corte di merito ha risposto in conformità al principio per cui integra il furto consumato, e non quello tentato, la sottrazione di un bene appartenente a un terzo all’interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza. Gli addetti alla vigilanza, ha precisato la Corte, non operano alcun preventivo monitoraggio della res in possesso del terzo e il sistema di videosorveglianza costituisce un mero ausilio a posteriori per l’individuazione degli autori dell’impossessamento del bene altrui (Sez. V n. 54 del 25.10.2018, dep. 2019, Rv. 274381).
Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, avendo la Corte di merito risposto in maniera puntuale e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di diniego dell’art. 131-bis cod. pen., applicazione della recidiva e dosimetria della pena.
Alla inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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