Attenuante della collaborazione e dichiarazioni inutilizzabili nel furto aggravato (Cass. pen. Sez. VII n. 33339 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l’individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta. L’utilità e la concretezza di tale apporto sono rimesse al discrezionale apprezzamento del giudice. La diminuente non può fondarsi su dichiarazioni contenute in un atto non sottoscritto dal dichiarante e per questo inutilizzabili sotto il profilo probatorio: il contributo meramente enunciato in atti privi di valore probatorio non integra il presupposto della circostanza. Il principio che impone di non condizionare la diminuente all’esito del giudizio a carico dei complici presuppone un contributo effettivamente utilizzabile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24 gennaio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 20 ottobre 2023, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., revocando l’interdizione legale e applicando l’interdizione dai pubblici uffici.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione al motivo d’appello concernente l’applicazione dell’art. 625-bis cod. pen. Il ricorrente assume la manifesta illogicità della motivazione laddove esclude in radice l’applicabilità dell’attenuante quando il contributo collaborativo venga dichiarato inutilizzabile dal giudice, e invoca il principio secondo cui la diminuente non può essere condizionata dall’esito del giudizio a carico dei complici.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il motivo manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Per il riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale dell’art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l’individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta.
L’utilità e la concretezza di tale apporto sono rimesse al discrezionale apprezzamento del giudice, come affermato dal precedente di legittimità richiamato (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280850).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l’apporto conoscitivo dell’appellante si è limitato ad alcune dichiarazioni riportate in un’annotazione di polizia giudiziaria, non confermate al momento della verbalizzazione delle operazioni. Tale circostanza ha determinato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto inserite in un atto non sottoscritto dal dichiarante, e la conseguente assoluzione del coimputato.
La Corte ha quindi legittimamente escluso l’attenuante, non potendosi ravvisare alcun significativo apporto volto all’individuazione di altri soggetti coinvolti nell’azione criminosa. Il principio invocato dalla difesa non trova applicazione nella fattispecie, giacché presuppone l’esistenza di un contributo effettivamente utilizzabile e non meramente enunciato in atti privi di valore probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.