Parcheggiatore abusivo recidivo nel biennio: ricorso inammissibile e attenuanti negate (Cass. pen. Sez. VII n. 33343 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che censuri la sussistenza del reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 quando la sentenza impugnata abbia accertato l’attività illecita e l’imputato non abbia offerto alcuna diversa ricostruzione dei fatti. Il presupposto della recidiva nel biennio può essere desunto dal compendio delle sanzioni già divenute definitive per la medesima violazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando si fonda sul curriculum sanzionatorio del ricorrente e sulla sua qualificazione come specialista del settore. Il ricorso reiterativo di doglianza già esaminata in appello è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20.12.2024, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 25.5.2021, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in mesi quattro di arresto ed euro 2250,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285 del 1992.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai presupposti di sussistenza del reato. Con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato in entrambi i motivi proposti. Quanto al primo, la sentenza impugnata — richiamandosi a quella di primo grado — ha ritenuto che il ricorrente fosse stato visto intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo, senza che egli abbia mai offerto una diversa ricostruzione dell’attività svolta.
Sul presupposto della recidiva nel biennio, la Corte ha rilevato che dalla sentenza di primo grado risulta che l’odierno ricorrente è stato già sanzionato per ben cinquantatré volte nel periodo dicembre 2016-gennaio 2020 per la stessa violazione, con sanzioni tutte divenute definitive. Il dato quantitativo e la definitività dei provvedimenti sostengono il giudizio di sussistenza del presupposto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché reiterativo di analoga doglianza già mossa con l’atto di appello, sulla quale il giudice di merito si era compiutamente e logicamente pronunciato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato con i precedenti dell’imputato, considerato — in ragione del suo curriculum sanzionatorio — un “vero e proprio specialista del settore”.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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