Simulazione di reato: l’aggravante della cosa esposta alla pubblica fede non si (Cass. pen. Sez. VI n. 33503 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di simulazione di reato, di cui all’art. 367 cod. pen., presuppone che il reato oggetto della falsa denuncia sia procedibile d’ufficio, ovvero procedibile a querela quando questa sia stata effettivamente sporta; la procedibilità va valutata al momento della denuncia, con irrilevanza delle modifiche normative sopravvenute. L’aggravante della cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., non è configurabile quando la cosa è lasciata incustodita per mera imprudenza o distrazione in luogo aperto al pubblico, difettando tanto la necessità quanto una prassi sociale consolidata di affidamento. In tal caso il fatto non sussiste e la condanna va annullata senza rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Pavia e in appello dalla Corte di appello di Milano, alla pena di un anno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. Gli si contesta di avere presentato una falsa denuncia per il furto del proprio zainetto, in realtà rinvenuto nell’autovettura ove lo aveva lasciato.
La difesa impugna la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, il difetto della condizione di procedibilità del furto oggetto della simulazione. La Corte di appello aveva ritenuto procedibile d’ufficio il fatto simulato in forza della ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della configurabilità del delitto di simulazione di reato quando il fatto denunciato non sia perseguibile d’ufficio e la querela non sia stata presentata. Richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tal caso, il delitto non è configurabile (Sez. 6, n. 13109 del 21.01.2009, Lodeserto, Rv. 243126).
La Corte conferma che la procedibilità d’ufficio va valutata al momento della denuncia, con conseguente irrilevanza delle modifiche normative sopravvenute, come quella introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150/2022, che ha reso procedibile a querela il furto aggravato delle cose esposte alla pubblica fede.
Il nucleo del ragionamento riguarda l’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Le cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede sono soltanto quelle lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine, e che per tale ragione risultino più esposte al rischio di sottrazione.
La Corte esclude che il caso concreto integri l’aggravante. Non può ravvisarsi alcuna consuetudine o necessità nel lasciare incustoditi i propri effetti personali sopra una panchina in luogo aperto al pubblico, senza adottare alcuna cautela. La condizione di necessità presuppone la difficoltà o l’impossibilità di adottare comportamenti più prudenti, come per gli oggetti lasciati nell’abitacolo di un’autovettura (Sez. 5, n. 38900 del 14.06.2019, Lucchiari, Rv. 277119), ma non rispetto a cautele agevolmente adottabili.
Nei casi di mera imprudenza o distrazione manca del tutto l’esposizione alla pubblica fede, intesa come rispetto verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa incustodita per necessità o uso sociale condiviso. Non configurandosi l’aggravante, né altra che giustifichi la procedibilità d’ufficio del furto simulato, la sentenza è annullata senza rinvio per insussistenza del fatto, con assorbimento degli altri motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.