Esigenze cautelari e pericolo di recidiva: motivazione apparente e distanza dai fatti (Cass. pen. Sez. VI n. 33515 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta attraverso un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Tale valutazione deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. È affetta da motivazione apparente, e come tale sindacabile in cassazione, l’ordinanza del riesame che affermi la persistenza del pericolo di recidiva senza confrontarsi con gli specifici argomenti difensivi e con l’inidoneità delle misure più lievi richieste in subordine.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere all’indagata. Il Tribunale aveva escluso il vincolo associativo contestato e aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari in relazione al residuo reato di art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con prescrizione di non comunicare con soggetti diversi dai coabitanti.
Le esigenze cautelari erano state ritenute sussistenti sulla base della professionalità e della dimestichezza nella gestione dei traffici illeciti, desunte dalla partecipazione alle operazioni di pesatura, confezionamento e occultamento della sostanza e dalla richiesta di protezione rivolta a un soggetto apicale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e all’attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il thema decidendum è circoscritto alle sole esigenze cautelari. Su questo punto la motivazione del Tribunale si palesa meramente apparente, perché apodittica e priva di riferimento alla concretezza del caso e agli specifici elementi asseritamente ostativi alla revoca o al ridimensionamento della misura.
La Corte enuncia anzitutto il criterio di diritto. L’attualità del pericolo non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. Richiede invece una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, fondata su un’analisi accurata della fattispecie concreta, che consideri le modalità realizzative, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale. Ciò che è richiesto al giudice è prevedere, in termini di alta probabilità, che si presenti effettivamente un’occasione prossima, ancorché non imminente, di compiere ulteriori delitti della stessa specie.
La valutazione deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Sez. V n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991 e Sez. V n. 1154 dell’11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769.
Applicando tali principi, il giudizio di persistente pericolo di recidiva formulato dai giudici del riesame risulta disancorato dalle specifiche argomentazioni difensive: la circostanza che i fatti risalgano al 2021 e che non risultino ulteriori episodi, e la contraddizione tra la sottolineata dimestichezza nei traffici e l’esclusione del reato associativo. Il Tribunale non si è inoltre espresso circa l’inidoneità di misure più lievi richieste in subordine, come l’obbligo di presentazione.
L’ordinanza è pertanto annullata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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