Esigenze cautelari e presunzione relativa: no alla sostituzione della custodia (Cass. pen. Sez. 2 n. 30728 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura, il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare a controllare che l’ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ai nuovi fatti allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro cautelare. Il mero decorso del tempo costituisce fattore neutro e non integra, di per sé, fatto nuovo rilevante ai fini della modifica del regime cautelare: l’attenuazione delle esigenze cautelari deve desumersi da elementi ulteriori e concretamente verificabili. La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata solo dando conto dell’apprezzamento di elementi significativi, afferenti alla tipologia del delitto, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, restando escluso ogni automatismo valutativo.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 25 maggio 2026, ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva negato la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. L’indagato è sottoposto a misura custodiale per delitti di usura, estorsione e tentata estorsione, questi ultimi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Il difensore ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione degli artt. 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen. e i vizi di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi sopravvenuti: l’integrale risarcimento del danno, l’adesione delle persone offese a un percorso di giustizia riparativa, la disponibilità di un domicilio distante dal luogo dei fatti, la scelta del rito abbreviato e il periodo trascorso in detenzione. Con il secondo motivo si censura la manifesta illogicità della motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato del tribunale in sede di appello cautelare. Il giudice non deve riesaminare le condizioni legittimanti la misura, ma controllare la correttezza giuridica e la tenuta motivazionale dell’ordinanza rispetto agli allegati nuovi fatti. Richiama in proposito Sez. 6 n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, e ricorda che l’apprezzamento della pericolosità è giudizio riservato al merito, incensurabile se congruamente motivato (Sez. 3 n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli).

Il Collegio distingue due piani temporali. Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, è richiesta la motivazione di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ma tale valutazione non è imposta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione. Quanto al tempo decorso dall’applicazione della misura, esso non è di per sé circostanza idonea a giustificare la sostituzione: la sua rilevanza trova disciplina nei termini di durata della custodia cautelare di cui agli artt. 303 e ss. cod. proc. pen., sicché il decorso del tempo è fattore neutro e l’attenuazione va desunta da elementi ulteriori e concretamente verificabili.

La Corte non esclude però il permanente obbligo di verifica della perdurante adeguatezza della misura, in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e minima compressione della libertà personale, richiamando Sez. U n. 16085 del 31/03/2011, Khalil. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di concrete occasioni di ricaduta, essendo sufficiente una valutazione prognostica basata sulle modalità della condotta e sulla personalità del soggetto.

Applicando tali principi, il percorso del Tribunale resiste alle censure. La motivazione valorizza le modalità esecutive delle condotte, la capacità dell’indagato di operare nonostante pregressi vincoli cautelari e la perdurante idoneità del contesto familiare a sostenere iniziative criminose. Le condotte riparatorie e l’adesione al percorso di giustizia riparativa sono state ritenute non espressive di spontanea revisione critica, ma determinate dalla sottoposizione alla misura più severa. La delocalizzazione domiciliare è stata giudicata inidonea a interrompere i collegamenti con l’ambiente di riferimento, attesa la realizzazione delle condotte anche mediante contatti telefonici e intermediazioni.

Il giudizio di mancato superamento della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è dunque sorretto da motivazione coerente e immune da manifeste illogicità (Sez. 2 n. 24553 del 22/03/2024, Serafino). Le deduzioni difensive si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità: il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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