Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 33634 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari, la sopravvenuta esecutività di una misura più afflittiva determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione sulla modalità esecutiva della misura divenuta irrilevante, con conseguente inammissibilità del ricorso. Tale sopravvenienza non configura ipotesi di soccombenza, con la conseguenza che alla dichiarazione di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. L’interesse alla pronuncia non può individuarsi nella pretesa di una formale applicazione della legge, ove difetti un concreto e attuale vantaggio per la parte.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, aveva ripristinato l’apposizione del braccialetto elettronico quale modalità esecutiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, misura con cui il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito i precedenti arresti domiciliari.
Con i motivi di ricorso la difesa deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il presidio di controllo, essendo stati ripristinati gli arresti domiciliari, si risolvesse in un trattamento più stringente e peggiorativo. Si allega inoltre una consulenza tecnica secondo cui la revoca era stata adottata a tutela della salute di un familiare convivente, per l’interferenza elettromagnetica del dispositivo con una protesi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, con sentenza resa in pari data in un separato procedimento, è stato rigettato il ricorso avverso l’ordinanza che aveva ripristinato gli arresti domiciliari. Tale misura è pertanto divenuta immediatamente esecutiva, con conseguente irrilevanza della misura in corso, ossia il divieto di avvicinamento aggravato dall’apposizione del braccialetto elettronico, oggetto del presente ricorso.
Ne deriva la sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione. Il ripristino degli arresti domiciliari fa venir meno il concreto e rilevante interesse alla pronuncia sulla modalità esecutiva del divieto di avvicinamento. La Corte esclude che tale interesse possa identificarsi nella pretesa di una formale applicazione della legge, nella quale si risolverebbe l’esame delle questioni devolute.
Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura soccombenza. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue quindi né la condanna alle spese del procedimento, né il pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La Corte richiama sul punto Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 e Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013.
Nota della Redazione
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