Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 33295 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce. Essa si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione è prevista e ammessa.
Il Fatto
Il ricorrente propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale per il reato di art. 624-bis, terzo comma, cod. pen., in relazione all’art. 624, primo comma, n. 2, cod. pen., alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa.
Con il motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 624-bis, comma 3, cod. pen., in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., sostenendo che la Corte di merito non avrebbe offerto elementi fondanti la condanna e che sarebbe violato il principio di adeguatezza della sanzione penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, osserva, prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Il Collegio richiama un principio consolidato: la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce (Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013). Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.
Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso.
Ne deriva che, se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. È quanto accade nel caso in esame.
All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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