Nomina del difensore ex art 123 cpp ed efficacia immediata in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 22631 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del difensore di fiducia effettuata dal detenuto ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, anche nel procedimento di esecuzione, indipendentemente dalla sua comunicazione all’autorità giudiziaria procedente. Ne deriva che, in mancanza dell’avviso al difensore così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale e il provvedimento che lo definisce. Il giudice dell’esecuzione che, fuori dei casi stabiliti dalla legge, decida de plano senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio adotta un provvedimento affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Il relativo provvedimento impugnato va annullato con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 15 ottobre 2025 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza depositata nell’interesse del condannato e volta a ottenere la declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna, divenuta definitiva. Il giudice ha rilevato che il difensore istante non aveva allegato alcuna nomina da parte del condannato, né era stato nominato nel giudizio di merito, ritenendo così che l’istanza provenisse da soggetto non legittimato.

Avverso tale provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione e l’esistenza di una valida nomina a suo nome nel procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica degli atti, doverosa trattandosi di eccezione di natura processuale, poiché in questa materia la Cassazione è anche giudice del fatto ed è tenuta a verificare la corretta osservanza della legge processuale, secondo il principio di Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001.

Dall’esame degli atti risulta che il difensore era stato nominato dal detenuto con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. presso l’ufficio matricola dell’istituto penitenziario. Il ricorso, qualificato come proposto dal difensore di fiducia, è pervenuto al giudice dell’esecuzione successivamente. Nel momento in cui è stato incardinato il processo di esecuzione, dunque, la nomina era già intervenuta e il rapporto con il difensore si era instaurato, pur non essendo stata comunicata all’autorità procedente.

La Corte richiama la portata generale dell’art. 123 cod. proc. pen., il cui comma 2 attribuisce alle dichiarazioni e alle richieste delle persone detenute efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria, curandone l’ufficiale l’immediata trasmissione. Tale principio opera anche nel procedimento di esecuzione, come affermato da Sez. I n. 7189 del 21.09.2022, dep. 2023: la nomina ex art. 123 ha efficacia immediata e, in mancanza dell’avviso al difensore, la costituzione del rapporto processuale e il provvedimento che lo definisce sono affetti da nullità assoluta.

Ne consegue che il provvedimento impugnato ha errato nel ritenere che l’incidente di esecuzione fosse stato introdotto da soggetto non legittimato. La Corte rileva inoltre che il giudice ha deciso de plano, secondo il modulo semplificato dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo rilevabile ictu oculi una causa di inammissibilità in realtà insussistente. Il modello procedimentale corretto era invece quello ordinario, con fissazione dell’udienza e partecipazione delle parti, con conseguente violazione del contraddittorio.

Richiamando Sez. I n. 22282 del 23.06.2020 e altri precedenti conformi, la Corte ribadisce che il provvedimento assunto de plano fuori dei casi di legge è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio, in applicazione del combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen., per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *