Ricorso straordinario per errore di fatto: confine con l’errore di giudizio (Cass. pen. Sez. VI n. 33635 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo in presenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione. Restano estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, e gli errori valutativi o di giudizio, deducibili soltanto con le impugnazioni ordinarie. L’omesso esame di un motivo di ricorso integra l’errore di fatto solo quando dipende da una svista materiale, di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura e abbia inciso in modo decisivo sulla decisione. Il difetto di autosufficienza del ricorso non può essere supplito dal giudice di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la pronuncia della Corte di appello di Torino in relazione ai reati di estorsione aggravata e usura.

Con il primo motivo denuncia l’inesatta percezione delle risultanze processuali e il travisamento del motivo di ricorso: la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con l’argomento della insinuazione al passivo della società, ritenuto ostativo alla riqualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre tale rilievo era stato svolto nei motivi di ricorso. Con il secondo motivo deduce l’omessa valutazione delle circostanze concernenti l’assenza di danno in capo alla persona offesa. Il ricorrente ritiene che tali omissioni integrino l’errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore di fatto delineata dalle Sezioni Unite n. 16103 del 2002, n. 37505 del 2011 e n. 18651 del 2015: si tratta di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e tale da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Da tale premessa discendono i limiti dell’istituto. Sono esclusi gli errori valutativi o di giudizio e gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito. L’errore di fatto può consistere anche nell’omissione dell’esame di un motivo di ricorso, ma solo se dipende da una svista materiale, da cui derivi, per rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa. Infine, l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che impone l’enunciazione dei motivi nei limiti indispensabili alla motivazione, non consente di presupporre che ogni argomento non analiticamente riprodotto sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante.

Applicando tali criteri, il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente censura, qualificandolo come errore di fatto, un preteso errore di interpretazione delle norme sostanziali relative agli elementi costitutivi del reato di estorsione e del reato di cui all’art. 393 cod. pen. La Seconda Sezione ha invece evidenziato che presupposto del reato di esercizio arbitrario è l’esistenza di un credito azionabile, in termini materiali e giuridici, e ha ritenuto tale presupposto insussistente perché l’insinuazione al passivo per l’intero importo impediva che lo stesso credito fosse azionato una seconda volta. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 29541 del 2020 conferma che non sono le modalità dell’esazione a distinguere i due reati, ma la pretesa dell’agente, che deve essere azionabile in sede giudiziaria.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dell’ingiusto profitto e l’inesistenza del danno in capo alla persona offesa. Anche in tal caso non si configura un errore percettivo, ma si denuncia l’erronea applicazione della legge penale. La Corte ribadisce che il reato di esercizio arbitrario è configurabile solo quando il terzo agisca al solo fine di esercitare un preteso diritto per conto del titolare, e non anche per un fine di profitto proprio: se il terzo agisce in piena autonomia per perseguire i propri interessi, la condotta integra il concorso nel reato di estorsione.

Il ricorso è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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