Convalida dell’arresto: rileva la legittimità dell’operato della polizia, non la gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. VI n. 33633 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto il giudice non valuta la gravità indiziaria né la responsabilità dell’indagato, ma soltanto la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza e sulla base degli elementi conosciuti al momento del fatto. Il requisito della quasi-flagranza previsto dall’art. 382, comma primo, cod. proc. pen. non richiede che la polizia abbia diretta percezione del reato, ma la percezione di elementi idonei a far ritenere con altissima probabilità la responsabilità dell’indiziato. La condotta dello spintone agli agenti per darsi alla fuga integra l’elemento materiale della resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., mentre lo stato di incensuratezza è valutazione recessiva rispetto alla gravità complessiva dei fatti.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale, il 6 maggio 2025, non ha convalidato l’arresto di un indagato, operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la quasi-flagranza in relazione al reato di lesioni, sul presupposto che l’arresto si fondasse unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, e aveva ritenuto il reato di resistenza non integrato da un mero spintone, valorizzando l’incensuratezza dell’indagato. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 381, 382 e 391, comma 4, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra il giudizio di convalida e le valutazioni proprie delle fasi cautelari. Il Giudice per le indagini preliminari aveva richiamato un precedente delle Sezioni Unite n. 39131 del 24.11.2015, ma ne ha tratto conclusioni erronee su entrambi i reati contestati.

Sul reato di lesioni, l’art. 382, comma primo, cod. proc. pen. richiede la sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Tale requisito non esige la percezione diretta dei fatti da parte della polizia, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale: esso si correla alla percezione degli elementi idonei a far ritenere con altissima probabilità la responsabilità dell’indiziato. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 19948 del 04.04.2017, Rosca, e osserva che il significato di «immediatamente prima» è analogo a quello di «poco prima» del codice previgente.

Nel caso concreto, all’arrivo degli agenti la persona offesa appariva in lacrime, spaventata e in evidente stato di agitazione, con segni al volto e tracce ematiche univocamente riconducibili alle lesioni refertate, consistenti in contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo, con escoriazioni giudicate guaribili in quindici giorni. Le lesioni erano pluriaggravate e commesse con un casco da motociclista usato come arma impropria, come già affermato da Sez. 5, n. 30572 del 18.07.2011.

Quanto alla resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., il giudice della convalida, verificati i termini degli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia secondo ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati degli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15427 del 31.01.2023). Oggetto della delibazione non è l’esistenza di un quadro indiziario, ma la sola legittimità dell’operato della polizia: la valutazione non investe i profili di responsabilità dell’indagato né incide sul suo status libertatis.

Lo «spintone» contro gli agenti per darsi alla fuga è condotta riconducibile alla resistenza e legittima l’arresto facoltativo in flagranza. L’incensuratezza resta valutazione recessiva rispetto alla complessiva gravità dei fatti accertati. L’ordinanza è annullata senza rinvio a norma dell’art. 620, lett. d), cod. proc. pen., con declaratoria di legittima esecuzione dell’arresto per entrambi i reati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *