Truffa contrattuale e assegni scoperti: il raggiro è integrato dal pregresso rapporto (Cass. pen. Sez. II n. 27117 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci mediante assegni privi di copertura non costituisce, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l’elemento materiale del reato quando sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente e da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli. Il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti, dapprima per importi regolarmente onorati, così da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile, e poi per ulteriori importi non pagati, purché l’inadempimento sia effetto di un precostituito proposito fraudolento. La mancanza di diligenza o prudenza della persona offesa non esclude l’idoneità del mezzo, determinata dalla fiducia che l’agente ha saputo conquistarsi presso la controparte.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28/10/2025, confermava la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei delitti di truffa e di sostituzione di persona, irrogando la pena di un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa, con condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede e assegnazione di provvisionale in favore di una società.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, deducendo, tra l’altro, il vizio di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa, la violazione dell’art. 640 cod. pen. per essere il fatto riconducibile a un mero inadempimento contrattuale, la mancata riqualificazione nel reato di insolvenza fraudolenta, il diniego delle attenuanti generiche e l’omessa motivazione sul minimo edittale, nonché il travisamento del fatto in punto di domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato: la censura, pur prospettata come travisamento per omessa valutazione di elementi decisivi con riferimento al delitto di sostituzione di persona, concerne in realtà il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che il giudice di merito ha correttamente operato, ritenendo il portato dichiarativo intrinsecamente credibile e confortato da riscontri investigativi.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci con assegni scoperti integra il reato quando si accompagni a un malizioso comportamento dell’agente e a circostanze idonee a creare affidamento nel venditore. Il raggiro è ravvisabile nella serie preordinata di acquisti, dapprima onorati e poi non pagati, purché l’inadempimento derivi da un precostituito proposito fraudolento. Sez. 2 n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena; Sez. 2 n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti; Sez. 2 n. 46890 del 06/12/2011, Mascia. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, valorizzando i precedenti acquisti regolarmente incassati, la vanità dei tentativi di contatto dopo l’insoluto e il rinvenimento della sede aziendale chiusa.

Il terzo motivo è parimenti destituito di fondamento. La truffa si distingue dall’insolvenza fraudolenta perché nella prima la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nella seconda è realizzata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza. Sez. 2 n. 178 del 04/12/2025, dep. 2026, Felici; Sez. 5 n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna; Sez. 7 n. 16723 del 13/01/2015, Caroli.

Generici sono il quarto e quinto motivo. Nell’escludere le attenuanti generiche, la Corte di appello ha attribuito rilievo decisivo ai numerosi precedenti penali, ritenendo implicitamente recessivo il fatto che l’imputato si fosse presentato in udienza rendendo dichiarazioni ritenute prive di riscontro. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. La richiesta di applicazione del minimo edittale è disattesa con motivazione implicita, anche perché la pena inflitta è inferiore al minimo, tenuto conto della recidiva reiterata.

Generico è infine il sesto motivo, non avendo la difesa allegato l’atto di costituzione di parte civile asseritamente travisato. Opera il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cui si correla l’onere, a seguito dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, di indicare alla cancelleria gli atti da allegare. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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