Riforma in appello della assoluzione e motivazione rafforzata sulla rapina (Cass. pen. Sez. II n. 33678 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi, in senso di condanna, una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio è tenuto a strutturare la motivazione in forma rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. Non soddisfa tale onere la mera diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali, senza approfondimento critico degli elementi valorizzati dal primo giudice. Nel delitto di rapina, la qualificazione dell’azione dell’imputato nel corso della colluttazione con il terzo che ne impedisca l’allontanamento esige l’accertamento dello scopo perseguito: difesa, assicurazione del possesso della cosa sottratta o creazione di una via di fuga. La sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 21 luglio 2025 rende possibile, ove ne ricorrano i presupposti, la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata, imponendo nuovo esame del trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Viterbo, su appello del pubblico ministero, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di rapina impropria, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva e operata la riduzione per il rito, irrogando la pena ritenuta di giustizia.

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione, deducendo la mancanza degli elementi oggettivi della violenza o della minaccia e l’omesso riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondati entrambi i motivi. Sul primo, rileva che la Corte territoriale, ribaltando l’assoluzione, si è limitata a dissentire dalle conclusioni del primo giudice senza confutare adeguatamente gli elementi da questi evidenziati, specie in ordine all’esatta dinamica della colluttazione intervenuta tra l’imputato e chi lo bloccò subito dopo la sottrazione della borsetta.

Richiamando l’insegnamento secondo cui il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio una condanna, o viceversa, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è tenuto a una motivazione rafforzata, i giudici di legittimità rilevano che tale condizione non appare rispettata, risolvendosi il percorso della Corte territoriale nella mera diversa lettura delle dichiarazioni del teste intervenuto.

Il vizio è tanto più rilevante perché la qualificazione dell’azione dell’imputato nel corso della colluttazione esige l’accertamento dello scopo perseguito, se cioè essa fu esclusivamente caratterizzata da un intento difensivo ovvero anche diretta ad assicurarsi il possesso della cosa sottratta o a crearsi una via di fuga per procurarsi l’impunità.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che nella motivazione della sentenza impugnata si indica la riduzione di un terzo per le generiche, mentre il dispositivo letto in udienza, poi corretto per errore materiale, non menziona né la riduzione per il rito abbreviato né le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, risultando incerto il calcolo della pena.

La Corte rileva infine che la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non era possibile al momento della pronuncia impugnata, ma è oggi divenuta tale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 21 luglio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio su entrambi i profili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *