Abuso di identità digitale e contestazione in fatto dell’aggravante (Cass. pen. Sez. II n. 29176 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’indebito utilizzo dell’identità digitale, prevista dall’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen., può essere contestata anche nella sola descrizione del fatto, senza il richiamo normativo espresso, quando l’imputazione evidenzi in modo autoevidente l’abusivo uso delle credenziali riconducibili alla persona offesa. L’abusivo utilizzo di codici informatici integra l’aggravante allorché l’agente se ne avvalga per intervenire indebitamente su un sistema informatico, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, assumendo rilievo non la modalità di acquisizione delle credenziali, ma la loro utilizzazione consapevole. La nozione di identità digitale prescinde da una validazione ad opera della pubblica amministrazione e opera anche per i sistemi gestiti da privati. L’aggravante rende il reato procedibile d’ufficio, con conseguente irrilevanza della remissione di querela.

Il Fatto

La Corte territoriale confermava la condanna di primo grado per il reato di indebito utilizzo di identità digitale, con accesso abusivo al sistema informatico di un istituto postale mediante credenziali carpiti al correntista e disposizione di un bonifico di euro 2.770,00 verso una carta intestata all’imputato.

Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità della condotta, l’errata qualificazione giuridica dei fatti, la mancata declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela, la violazione del principio di correlazione per l’aggravante dell’abuso di identità digitale mai contestata e l’omessa derubricazione nella forma tentata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, nonché la loro natura meramente reiterativa delle doglienze già affrontate in appello. Quanto ai primi due motivi, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’art. 640-ter, commi primo e terzo, cod. pen. era integrato da una pluralità di elementi concordanti: la titolarità della carta, l’attivazione personale della stessa presso un ufficio postale, la localizzazione dell’operazione e le movimentazioni contabili successive.

La Corte ha affermato che l’abusivo utilizzo di codici informatici, condotta indefettibile per disporre un bonifico tramite carta postale, integra l’aggravante del furto dell’identità digitale quando l’agente se ne avvalga per intervenire indebitamente su programmi contenuti in un sistema informatico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ciò che assume rilievo non è la modalità di acquisizione delle credenziali, ma la loro utilizzazione consapevole per realizzare un’interferenza non autorizzata, con conseguente manipolazione delle operazioni e produzione di un vantaggio patrimoniale indebito.

Sul principio di correlazione, la Corte ha escluso la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., osservando che l’aggravante, pur non formalmente richiamata nella rubrica, era chiaramente indicata “in fatto” nella contestazione. Nella imputazione comparivano, infatti, gli elementi essenziali del non consentito utilizzo dell’identità digitale, idonei a rendere possibile l’adeguato esercizio del diritto di difesa. La descrizione del fatto, pur priva del richiamo normativo, risultava autoevidente e priva di implicazioni valutative, secondo la nozione di identità digitale quale insieme di informazioni e risorse attribuite in modo esclusivo e univoco a un soggetto.

La Corte ha poi precisato che l’aggravante rende il reato procedibile d’ufficio, con conseguente irrilevanza della remissione di querela intervenuta in udienza. Quanto all’ultimo motivo, i giudici hanno escluso l’omessa derubricazione nella forma tentata, evidenziando che il reato si è perfezionato nel momento in cui il denaro è uscito dalla sfera patrimoniale della persona offesa, pur essendo stato successivamente bloccato dall’istituto postale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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