Abnorme il decreto di rinvio a giudizio che riqualifica senza contraddittorio (Cass. pen. Sez. VI n. 33679 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo l’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell’udienza preliminare non può più riqualificare il fatto contestato nel decreto che dispone il giudizio, senza la previa sollecitazione del contraddittorio. Il potere di sindacare la correttezza della definizione giuridica dell’imputazione può essere esercitato solo nelle forme tipiche previste dalla disposizione: invito al pubblico ministero a operare le modificazioni necessarie e, in caso di permanente difformità, restituzione degli atti. Il decreto che dispone il giudizio adottato in violazione di tali modalità è affetto da abnormità strutturale per carenza di potere in concreto e, come tale, è ricorribile per cassazione.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell’udienza preliminare del medesimo Tribunale nei confronti di un imputato, per reati in materia di armi e resistenza, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen..

Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe escluso l’aggravante contestata senza attivare l’interlocuzione con il pubblico ministero prevista dall’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., e senza alcuna motivazione, indicando peraltro come competente per il dibattimento il Tribunale di Locri. Da qui la censura di abnormità del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’assetto antecedente alla riforma. Nel silenzio della legge, la giurisprudenza aveva riconosciuto al giudice dell’udienza preliminare il potere di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, anche nel decreto che dispone il giudizio e senza previo contraddittorio, sul fondamento della valenza generale della regola dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen..

Tale potere di riqualificazione trovava il proprio limite nel diverso sindacato sulla genericità dell’imputazione. Le Sezioni Unite n. 5307 del 20.12.2007 avevano statuito che è abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità, se adottato senza avergli previamente richiesto di precisarla.

La Corte ritiene che questi principi non siano più riproponibili dopo l’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2), d.lgs. n. 150/2022. La norma subordina l’esercizio del potere di sindacare la correttezza della definizione giuridica alla sollecitazione del contraddittorio e, in caso di permanente difformità, alla restituzione degli atti. Il legislatore ha così recepito il principio della sentenza Drassich e il costante orientamento in materia di nuova qualificazione giuridica.

Il Collegio condivide la pronuncia Sez. 6, n. 19109 del 26.03.2024, che ha escluso la legittimità della qualificazione officiosa nel decreto. La scelta è confermata dall’abrogazione dell’art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen.: la riqualificazione in udienza preliminare deve avvenire nelle forme esclusive dell’art. 423, comma 1-bis.

Quanto alla qualificazione del vizio, si configura un caso di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, secondo le categorie delle Sezioni Unite n. 10869 del 12.12.2024. Il decreto impugnato è pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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