Equiparazione della detenzione domiciliare alla pena detentiva per la revoca della sospensione condizionale (Cass. pen. n. 27451/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., la detenzione domiciliare sostitutiva, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, si equipara, per ogni effetto giuridico, alla pena detentiva che ha sostituito, con la conseguenza che il suo riconoscimento a seguito di un nuovo delitto commesso in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma integra la causa di revoca obbligatoria.
L’eccezione di irretroattività della norma penale sfavorevole, sollevata con riguardo alla disciplina del d.lgs. n. 150 del 2022 e alla sua applicabilità ai benefici concessi prima della sua entrata in vigore, è infondata quando la causa di revoca della sospensione condizionale sia integrata da un delitto commesso in un momento successivo alla riforma, in un contesto temporale nel quale la normativa delle pene sostitutive delle pene detentive brevi era già interamente in vigore.
Il principio di irretroattività non opera in relazione alla data di concessione della sospensione condizionale, ma in relazione alla data di commissione del reato che integra la causa di revoca, atteso che è a quest’ultimo fatto che deve applicarsi la disciplina vigente al momento della sua consumazione.
Il Fatto
Il condannato aveva beneficiato, con sentenza del giugno 2019, della sospensione condizionale della pena. Nel giugno 2024 commetteva nuovi delitti di estorsione e tentata estorsione, per i quali riportava una nuova condanna definitiva, con sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
Il Giudice dell’esecuzione revocava il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., ritenendo che la nuova condanna per delitto, commessa nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, integrasse la causa di revoca obbligatoria, nonostante la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del condannato, che eccepiva la violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, sostenendo che al momento della concessione della sospensione condizionale (giugno 2019) l’istituto della detenzione domiciliare sostitutiva non era ancora previsto e che, pertanto, tale sanzione non avrebbe dovuto essere equiparata alla pena detentiva ai fini della revoca del beneficio.
La Corte ha osservato che la riforma del sistema delle pene sostitutive, operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha introdotto la detenzione domiciliare sostitutiva e ha previsto l’equiparazione di questa, per ogni effetto giuridico, alla pena detentiva che ha sostituito. Ha rilevato che la causa di revoca della sospensione condizionale è integrata dalla commissione, nei cinque anni successivi, di un delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva. La detenzione domiciliare sostitutiva, essendo equiparata a tale pena, deve ritenersi idonea a integrare la causa di revoca.
La Corte ha escluso che possa invocarsi il principio di irretroattività, poiché il delitto che ha determinato la revoca è stato commesso nel giugno 2024, in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Il principio di irretroattività opera con riferimento alla legge in vigore al momento del fatto, e non al momento in cui è stato concesso il beneficio. Poiché al momento della commissione del nuovo delitto la detenzione domiciliare sostitutiva era già equiparata alla pena detentiva per tutti gli effetti giuridici, la revoca della sospensione condizionale è legittima.
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Nota della Redazione
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