Omessa rinnovazione della prova dichiarativa in appello: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 33672 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa decisiva è tenuto, anche d’ufficio, alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. L’obbligo opera non soltanto quando l’appello sia proposto dal pubblico ministero, ma anche quando a impugnare sia la parte civile, che miri alla riforma della decisione assolutoria ai soli fini civili. La regola configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, espressione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e la sua violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ne consegue che l’omessa rinnovazione è rilevabile d’ufficio in cassazione, anche se non dedotta con il ricorso.
Il Fatto
Il Giudice di pace aveva assolto l’imputato dal reato di diffamazione, ritenendo che l’espressione incriminata fosse stata pronunciata nel corso di una riunione politica e costituisse esercizio del diritto di critica politica, scriminato ex art. 51 cod. pen. Su appello della parte civile e del Pubblico ministero, il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 4 giugno 2024, aveva riformato la decisione di primo grado, affermando la responsabilità dell’imputato e condannandolo alla pena di 900,00 euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen. per essersi il giudizio svolto in forma orale nonostante la fissazione camerale, nonché vizi di motivazione, l’insussistenza del requisito della comunicazione con più persone e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto il primo motivo. Poiché l’appello della parte civile era antecedente al 30 giugno 2024, trova applicazione la disciplina emergenziale dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020. Nel caso di specie il Tribunale aveva emesso il decreto di citazione indicando la trattazione camerale senza partecipazione delle parti, con avviso della facoltà di richiedere la trattazione orale.
Secondo il Collegio, alcuna nullità si è verificata. Nell’ipotesi in cui il decreto di citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen. sia correttamente formulato e notificato, pur in assenza di richiesta di trattazione orale, se tutte le parti compaiono in udienza e concludono oralmente a seguito del provvedimento di trasformazione del rito, non è integrata alcuna nullità. La celebrazione partecipata in presenza garantisce infatti maggiormente l’imputato, senza pregiudizio del diritto di difesa, come affermato da Sez. 5 n. 33065 del 05/06/2024.
Il secondo motivo è invece risultato fondato, con assorbimento delle restanti censure. Il Tribunale, nel ribaltare la decisione assolutoria, non aveva disposto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale imposta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 58, legge n. 103 del 2017. Tale obbligo risponde ai principi CEDU e all’esigenza di escludere che il dubbio sulla colpevolezza sia superato senza riassunzione della prova, in attuazione dei canoni di oralità e immediatezza (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Il principio opera anche quando l’appello sia proposto dalla parte civile, come affermato da Sez. U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta. Per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli sull’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze dichiarative.
Sebbene la violazione non fosse stata espressamente dedotta, la Corte ha ritenuto di dare continuità all’orientamento secondo cui l’omessa rinnovazione è rilevabile d’ufficio in cassazione (Sez. 6 n. 37979 dell’11/07/2023, Valoncini). Ne è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sulmona.
Nota della Redazione
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