Appropriazione indebita del mediatore e legittimazione della proprietaria alla querela (Cass. pen. Sez. II n. 33683 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mandato senza rappresentanza non necessita della forma scritta ai fini della validità, neppure quando abbia ad oggetto l’acquisto di beni immobili, poiché è atto ad efficacia soltanto obbligatoria. Commette il delitto di appropriazione indebita anche il mandatario senza rappresentanza che si appropri delle cose o del denaro ricevuti durante l’esecuzione del mandato, con l’animus di trattenerli per sé e di non ritrasferirli al mandante, salvo che egli abbia un legittimo diritto di ritenzione. Ai fini penalistici non rileva la distinzione tra mandato con e senza rappresentanza, poiché in entrambe le ipotesi le cose o il denaro ricevuti in esecuzione del mandato appartengono alla sfera giuridica del mandante e sussiste l’obbligo di restituirli. Ne consegue che il proprietario-mandante, il quale abbia conferito al mediatore l’incarico di ricevere il deposito cauzionale, è persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre querela.

Il Fatto

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 12.12.2024, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di un mediatore immobiliare imputato di appropriazione indebita, sul rilievo che la querela fosse stata presentata da soggetto non legittimato. L’imputato, nel contesto della locazione di un immobile, aveva ricevuto dai conduttori la somma versata a titolo di deposito cauzionale, omettendo di consegnarla alla proprietaria dell’immobile.

Secondo il primo Giudice, non era provato un rapporto di mandato che legittimasse l’imputato a ricevere quella somma e la veste di persona offesa spettava soltanto ai conduttori, con la proprietaria ridotta a mera danneggiata. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. Il Tribunale, da un lato, aveva riconosciuto che il contratto di locazione fu stipulato in forza dell’attività di mediazione prestata dall’imputato; dall’altro, aveva escluso la sussistenza di un mandato, non dimostrato da alcun documento e in particolare dall’assenza dell’indicazione del mediatore nel contratto. Così opinando, però, il primo Giudice non ha considerato l’orientamento della giurisprudenza civile richiamato nella decisione.

Secondo la costante giurisprudenza civile, il mandato senza rappresentanza, coerentemente con il principio di libertà della forma, non necessita della forma scritta ai fini della validità, neppure quando abbia ad oggetto l’acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria. Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione della sentenza impugnata risulta chiaro che l’imputato ricevette dalla proprietaria un mandato senza rappresentanza in relazione al contratto di locazione.

Diviene pertanto pertinente il principio consolidato di questa Corte, secondo cui commette il delitto di appropriazione indebita anche il mandatario senza rappresentanza che si appropri delle cose ricevute durante l’esecuzione del mandato, con l’animus di trattenerle per sé e di non ritrasferirle al mandante, a meno che egli non abbia legittimo diritto di ritenzione. Non rileva, ai fini penalistici, la distinzione tra mandato con e senza rappresentanza, poiché in entrambe le ipotesi le cose o il denaro ricevuti in esecuzione del mandato appartengono alla sfera giuridica del mandante e vi è l’obbligo, anche per il mandatario senza rappresentanza, di restituirli.

Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la proprietaria dell’immobile è persona offesa dal reato ed era legittimata a proporre querela. La sentenza impugnata, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., va pertanto annullata con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale in diversa persona fisica per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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