Peculato per spese personali su carta di credito del gruppo consiliare (Cass. pen. Sez. II n. 33681 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, integra il fatto tipico la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi, per finalità manifestamente estranee all’attività istituzionale, somme di denaro pubblico di cui abbia la piena e non mediata disponibilità per ragioni del suo ufficio, essendo irrilevante che le somme siano state accreditate a titolo di anticipazione e non di rimborso. Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà dell’agente ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro di cui egli abbia la disponibilità per ragioni dell’ufficio, non configurando errore di fatto l’erronea convinzione circa la propria facoltà di disporre del bene pubblico per scopi diversi da quelli istituzionali. Non è consentita, in sede di legittimità, la riproposizione di questioni già decise con la sentenza di annullamento, essendo coperte dal giudicato nei limiti del rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, consigliere regionale, era stato condannato per peculato in relazione a spese effettuate con una carta di credito a lui intestata e alimentata con fondi destinati al funzionamento del gruppo consiliare. La Corte di appello di Trieste, in qualità di giudice del rinvio, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi, confermando la condanna per le residue imputazioni relative a spese prive di giustificazione riconducibili a finalità personali.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la mancanza di poteri dispositivi in capo al singolo consigliere e l’insussistenza dell’elemento soggettivo, avendo egli restituito le somme non appena appresa la notizia delle indagini.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito il perimetro cognitivo del giudice del rinvio, dettato dalla precedente sentenza di annullamento della Sesta Sezione. Quest’ultima aveva circoscritto il vizio motivazionale da superare alla sola verifica della documentazione afferente al conto corrente e della riconducibilità delle spese a finalità istituzionali, avendo già risolto, sia pure in via condizionata, la questione della disponibilità personale e non mediata delle somme.
Il Giudice del rinvio, in ottemperanza a tali indicazioni, ha proceduto a una scrupolosa disamina della piattaforma istruttoria. Dalla documentazione bancaria è emerso che la provvista era alimentata con bonifici disposti dal conto del gruppo consiliare. I prelievi di contante non hanno consentito di configurare il fatto tipico per difetto di prova sulla destinazione. Viceversa, per i pagamenti effettuati con moneta elettronica è stato possibile ricostruire importo e beneficiario di ogni operazione.
Adottando un’interpretazione estensiva della possibile funzione istituzionale delle spese, i giudici hanno escluso gli esborsi astrattamente riconducibili al mandato elettivo. Sono così residuati soltanto pochi pagamenti per acquisti di natura manifestamente personale, rispetto ai quali è stata affermata la piena disponibilità del denaro in capo al consigliere, senza alcun controllo, e il conseguente uso per finalità non istituzionali.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto non consentito ex art. 627 cod. proc. pen., poiché ripropone questioni già decise in sede di annullamento e coperte dal giudicato. L’eccezione di violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è stata giudicata generica, avendo i giudici di appello operato una riduzione solo quantitativa dei fatti, senza esondare dalla rubrica imputativa.
Infine, il motivo sull’elemento soggettivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che la natura generica del dolo di peculato richiede solo che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione, e che l’erronea convinzione del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disporre del bene per fini diversi da quelli istituzionali costituisce errore o ignoranza della legge penale, non escludendo il dolo.
Nota della Redazione
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