Ricorso inammissibile se censura la motivazione sul 41-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 27563 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedio risarcitorio previsto dall’art. 35-ter Ord. pen. per la violazione dell’art. 3 CEDU, i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza sono ricorribili per cassazione soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., richiamato dall’art. 35-ter citato. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo il vizio di violazione di legge, finisca per sollecitare il controllo della tenuta logica della motivazione. La valutazione delle condizioni detentive ai fini dell’art. 3 CEDU è multifattoriale e complessiva: la violazione può derivare, anche in celle di dimensioni superiori a quattro metri quadrati, da ulteriori circostanze che rendano degradante il trattamento, apprezzabili sia in un singolo accadimento sia nel loro insieme. Spetta però al ricorrente allegare come tali profili abbiano reso, da soli o nel complesso, la detenzione inumana e degradante.

Il Fatto

Un detenuto sottoposto al regime differenziato previsto dall’art. 41-bis legge n. 354/1975 proponeva reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza, poi ricorso al Tribunale di sorveglianza di Roma, per ottenere il rimedio risarcitorio conseguente alla pretesa violazione dell’art. 3 CEDU durante la detenzione.

Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 10.04.2025, aveva dato atto delle doglianze — condizioni del locale docce, qualità dell’acqua, fatiscenza dei cortili, lacune dell’assistenza sanitaria in relazione a due interventi chirurgici — ma le aveva ritenute non idonee, singolarmente e nel loro insieme, a comprovare la fondatezza dell’iniziativa risarcitoria, qualificandole come disagi transeunti e occasionali, comuni a tutti i detenuti e in via di progressiva eliminazione. Avverso tale provvedimento il detenuto proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla cornice normativa del rimedio. L’art. 35-ter Ord. pen. riconosce il risarcimento per la violazione dell’art. 3 CEDU nelle ipotesi di cui all’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., cioè quando il detenuto subisca un attuale grave pregiudizio all’esercizio dei suoi diritti per inosservanza, da parte dell’amministrazione, delle disposizioni di legge e regolamento. I provvedimenti emessi in questa materia sono ricorribili per cassazione soltanto per violazione di legge, a norma dell’art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 146/2013, convertito dalla legge n. 10/2014.

Su questo presupposto processuale si fonda la decisione. Le censure articolate nel motivo unico, pur strutturate come denuncia di violazione di legge, finiscono per sollecitare il controllo della tenuta logica della motivazione e, là dove pongono questioni giuridiche, le prospettano in termini astratti e manifestamente infondati. Il ricorso esce così dal perimetro del mezzo di impugnazione consentito.

Nel merito del principio evocato, la Corte ribadisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dallo stesso ricorrente: la violazione dell’art. 3 CEDU può discendere, quando la cella superi i quattro metri quadrati, dalle ulteriori condizioni che rendano degradante il trattamento, come la mancanza di illuminazione, di aerazione o di servizi igienici. La violazione è apprezzabile sia con riguardo a un particolare accadimento, sia nella valutazione complessiva di più circostanze, considerando anche le condizioni direttamente conseguenti al regime speciale, come la permanenza in cella per ventuno ore. A una maggiore severità del regime corrisponde la necessità di tutte le ulteriori condizioni di restrizione per escludere il carattere inumano e degradante.

Il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato proprio questi profili, adottando la valutazione multifattoriale invocata dalla difesa, ma li aveva ritenuti non dimostrativi della fondatezza della pretesa. La motivazione, plausibile e completa ancorché sintetica, è stata censurata dalla difesa solo sul piano della tenuta logica, in termini generici, senza spiegare come i profili evocati avessero reso, da soli e nel complesso, la detenzione inumana e degradante. Il ricorrente ha richiamato pertinenti indirizzi della Cassazione e della Corte EDU, ma non ha chiarito in quale misura essi incidessero sulla sua specifica vicenda.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., e in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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