Motivazione doppia conforme e metodo mafioso nel tentato omicidio aggravato (Cass. pen. Sez. I n. 33763 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna confermata in appello, il vizio di motivazione è deducibile, in presenza di doppia conforme, solo quando discenda dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, o dal manifesto travisamento delle prove in entrambi i gradi di merito. La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile quando le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare nei consociati la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, anche se non direttamente indirizzata sui soggetti passivi. In tema di tentato omicidio, la prova dell’animus necandi ha natura indiretta e va desunta dall’idoneità dell’azione, apprezzata con prognosi postuma, restando irrilevanti l’entità delle lesioni e la mancata verificazione dell’evento morte.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con pronuncia del 05/12/2024, aveva confermato la condanna inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, all’esito di giudizio abbreviato, a due imputati per il tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e dal metodo mafioso di un uomo, attinto da colpi d’arma da fuoco all’interno di un esercizio pubblico, e per la detenzione e il porto di un’arma comune da sparo. La responsabilità di uno dei due, quale mandante, era stata desunta da un pizzino manoscritto rinvenuto nell’abitazione familiare e ricondotto alla sua paternità, oltre che da ulteriori elementi convergenti.

Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità e omissioni motivazionali sulla valutazione della prova, l’erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine al dolo omicidiario e l’insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ricostruito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, richiamando l’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. È precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, dovendosi limitare a verificarne l’adeguatezza. Il travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio travisato od omesso sia decisivo e specificamente indicato, mentre resta non deducibile il travisamento del fatto, richiamando sul punto Sez. 6 n. 25255 del 2012.

I giudici di legittimità hanno poi valorizzato la circostanza della doppia conforme, che restringe ulteriormente il perimetro del vizio deducibile alla pretermissione di temi probatori decisivi o al manifesto travisamento in entrambi i gradi, richiamando Sez. 5 n. 48050 del 2019, Sez. 5 n. 1927 del 2018, Sez. 2 n. 10758 del 2015 e Sez. 5 n. 2916 del 2014.

Nel merito, la Corte ha ritenuto il primo motivo infondato. La sentenza di appello aveva risposto a tutte le eccezioni difensive, valorizzando il rinvenimento del pizzino, la sua riconducibilità alla vittima dell’agguato precedente, i movimenti della madre degli imputati e la consulenza grafologica, che si era espressa in termini di quasi certezza e non di certezza. Proprio perché il dato tecnico non era certo, la paternità dello scritto era stata desunta da un’analisi complessiva degli elementi, rispetto alla quale il ricorso opponeva solo una rilettura alternativa dei fatti, come chiarito da Sez. 6 n. 22256 del 2006.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ribadito che, in assenza di ammissioni, la prova dell’animus necandi nel tentato omicidio è indiretta e va desunta dall’idoneità dell’azione, valutata con prognosi postuma, richiamando Sez. 1 n. 35006 del 2013, Sez. 1 n. 30466 del 2011, Sez. 1 n. 39293 del 2008 e Sez. 1 n. 52043 del 2014. L’entità delle lesioni e la mancata verificazione dell’evento morte non escludono il dolo omicidiario, potendo dipendere da fattori indipendenti dall’intento dell’agente.

Il terzo motivo è stato giudicato infondato. L’art. 416-bis.1 cod. pen. reprime il metodo delinquenziale mafioso ed è connesso alle modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica, richiamando Sez. 5 n. 22554 del 2018, Sez. 6 n. 41772 del 2017, Sez. 2 n. 45321 del 2015, Sez. 2 n. 38094 del 2013 e Sez. 1 n. 38770 del 2022. La Corte di appello aveva valorizzato l’azione plateale in orario diurno, la condotta omertosa dei presenti e la contiguità temporale con il precedente agguato. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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