Bancarotta documentale: onere di vigilanza del titolare e diniego di attenuanti (Cass. pen. Sez. V n. 33764 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, poiché egli non è esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare l’attività dei delegati; opera una presunzione semplice, superabile solo con rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni del titolare. Il dolo specifico di pregiudizio ai creditori è desumibile dalla volontà di impedire la ricostruzione dell’operatività della ditta fallita. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità ed è insindacabile in cassazione; la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo mero arbitrio o ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 dicembre 2024, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva ritenuto l’imputato, titolare di una ditta individuale operante nella gestione di impianti di erogazione di carburanti, colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma 1 n. 2, e 223 legge fall., per avere sottratto libri e scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ed in particolare all’erario. La massa passiva del fallimento, dichiarato con sentenza del 3 marzo 2014, ammontava ad euro 2.804.068,21; la pena inflitta era di anni cinque di reclusione.
La Corte di merito rilevava che l’apparato contabile non era stato consegnato al curatore, rendendo impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale della ditta, e negava le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e dei numerosi precedenti penali, anche specifici. Il ricorrente censurava la decisione chiedendo un trattamento sanzionatorio più lieve e la concessione delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il primo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto: l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto e non consente una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, non potendo integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali (richiamate Sez. Un. n. 6402 del 1997 e Sez. 4 n. 4842 del 2004).
Nel merito, la Corte conferma la sussistenza della materialità della condotta e del dolo specifico di pregiudizio ai creditori, desunto dalla chiara volontà dell’imputato di impedire la ricostruzione dell’operatività della ditta fallita, onde non consentire ai creditori, ed in particolare all’erario, alcun recupero di cespiti o poste attive. Poiché la documentazione contabile era stata restituita all’imputato e non alla persona che egli assume di avere delegato alla gestione, la mancata consegna va ascritta al primo.
La Corte ribadisce l’obbligo di vigilanza del titolare: in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, poiché non è esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività dei delegati; sussiste una presunzione semplice, superabile solo con rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare (richiamata Sez. 5 n. 36870 del 2020).
Quanto al secondo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto congruamente motivato in considerazione dei gravi precedenti penali, anche per fatti specifici, e la misura della pena è giustificata dalla gravità della condotta e dall’assenza di resipiscenza. La Corte richiama il principio secondo cui la mancata concessione delle attenuanti è insindacabile in cassazione se la motivazione è esente da manifesta illogicità, senza che il giudice di merito debba considerare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi (richiamate Sez. 6 n. 42688 del 2008, Sez. 2 n. 3609 del 2011, Sez. 6 n. 34364 del 2010). La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è quindi inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena (richiamata Sez. 5 n. 5582 del 2014).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.