Il silenzio dell’imputato non è prova della responsabilità (Cass. pen. Sez. VI n. 33770 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’imputato, quale espressione della facoltà riconosciuta dall’art. 24 Cost. e del principio nemo tenetur se detegere, non può essere valutato come prova né assunto a indizio di colpevolezza. Esso costituisce un dato processualmente neutro, privo di autonoma valenza dimostrativa, che il giudice può apprezzare, in concorso con altre circostanze sintomatiche, solo quando il compendio di accusa presenti una solidità tale da risultare altrimenti privo di idonea spiegazione. Ne discende che la mancata risposta alle contestazioni non integra confessione né consente all’organo giudicante di invertire l’onere della prova, che grava sull’accusa. Il giudizio di responsabilità resta ancorato al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che una motivazione costruita sul solo silenzio e su indicatori non univoci è censurabile per difetto logico.
Il Fatto
La sentenza della Corte di appello di Venezia, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Al ricorrente si contestava la detenzione di tredici grammi di stupefacente di diverso tipo.
Con ricorso per cassazione il difensore ha denunciato, tra l’altro, l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio, il vizio logico della motivazione sulla destinazione allo spaccio, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e quello delle attenuanti. La questione giunge davanti alla Corte per la dedotta illogicità del giudizio di responsabilità, incentrato anche sulla mancata risposta dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto infondato il primo motivo, rilevando la ritualità e la tempestività della notifica del decreto di citazione, ricevuta presso il domicilio eletto a mani di un familiare convivente, con conseguente esclusione della non conoscenza del processo. L’esame di tale doglianza è però superato dalla decisione assunta sul merito.
Nel valutare il secondo motivo, la Corte rileva che la sentenza distrettuale aveva desunto la destinazione allo spaccio dalla pluralità di sostanze, dalla disponibilità di denaro e dal rinvenimento di presunto materiale da confezionamento. Osserva però che l’affermazione sulla incompatibilità tra detenzione di più sostanze e uso personale è apodittica e priva di fondamento scientifico, e che la motivazione non risponde all’allegazione difensiva sulla inverosimiglianza dello spaccio di un quantitativo risibile a centinaia di chilometri dalla residenza.
La Corte corregge inoltre il dato fattuale: nel provvedimento impugnato si dà atto del rinvenimento di una sola bustina vuota di cocaina, non di arnesi o materiale per la preparazione delle dosi. Una bustina vuota non equivale al materiale da confezionamento, né le modalità della detenzione aggiungono alcunché, essendo la dose già confezionata.
Il passaggio centrale riguarda il silenzio dell’imputato, valorizzato dai giudici di merito come ulteriore tassello dell’accusa. La Corte ribadisce che il silenzio è manifestazione della facoltà di non rispondere, espressione del diritto di difesa, e che il giudice non può trarne indizi a carico. Richiamando Sez. III n. 9239 del 2010, Sez. VI n. 8958 del 2015 e Sez. II n. 22651 del 2010, precisa tuttavia che il silenzio può essere valutato unitamente ad altre circostanze sintomatiche, purché il quadro di accusa sia già solido, secondo il principio espresso da Sez. VI n. 40347 del 2018.
Poiché la situazione prospettata ammette letture alternative ed è ipotesi tutt’altro che remota che la detenzione fosse per uso personale, la prova non raggiunge il livello richiesto dall’oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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