Continuazione del reato e aumento di pena contraddittori in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 33883 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da illogicità e contraddittorietà della motivazione la sentenza di appello che, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati, dichiari di volerne ridurre gli aumenti rispetto alla decisione di primo grado e poi li determini in misura complessivamente superiore. Il difetto si apprezza sul piano sostanziale, perché la determinazione dell’aumento non trova alcuna ragione nel percorso argomentativo seguito, e sul piano del metodo, perché il giudice contraddice la premessa che egli stesso ha posto a fondamento del trattamento sanzionatorio. Il vizio è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e comporta annullamento con rinvio limitato a tale punto del computo, restando inammissibili le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la valutazione sia motivata e priva di arbitrarietà.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 7.2.2025, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa in sede di rito abbreviato, aveva rideterminato la pena a carico dell’imputato, previa derubricazione di alcuni fatti ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e di altri ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due censure: il vizio di motivazione sull’aumento per la continuazione, quantificato in trenta mesi a fronte dei venti fissati dal Tribunale, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La questione centrale riguarda la coerenza interna della decisione di secondo grado, che la difesa assume compromessa dal contrasto tra le premesse argomentative e il concreto computo sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Sez. IV accoglie il primo motivo. La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria: da un lato essa afferma di voler ridurre gli incrementi dovuti al riconoscimento del vincolo della continuazione, valorizzando il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per alcune fattispecie e l’opportunità di attenuare il complessivo rigore sanzionatorio; dall’altro determina quegli stessi incrementi in misura maggiore rispetto alla decisione di primo grado.

Il raffronto è netto: il Tribunale aveva considerato un aumento complessivo per la continuazione di venti mesi di reclusione, mentre la Corte distrettuale lo ha fissato in trenta mesi. La determinazione non trova alcuna giustificazione nel percorso argomentativo, che anzi si contraddice nel momento in cui premette di voler ridurre l’aumento e poi compie l’operazione opposta.

Il secondo motivo è invece inammissibile. I giudici di merito hanno spiegato in modo motivato le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la piena disponibilità e operatività dimostrata dall’imputato a vantaggio della consorteria criminale e la sua stretta vicinanza al capo della congrega, che riponeva in lui assoluta fiducia nello svolgimento delle attività illecite. Si tratta di valutazione scevra da violazioni di legge o da profili di arbitrarietà o di manifesta illogicità, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’entità degli aumenti per la continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto; nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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