Caporalato: risarcimento esiguo esclude l’attenuante anche se accettato (Cass. pen. Sez. IV n. 33877 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento deve essere integrale, comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso. La valutazione in ordine alla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla persona offesa, escludendo che il risarcimento sia stato integrale anche quando la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta accettando l’offerta. Il riconoscimento di tale potere è funzionale alla tutela delle parti deboli, che potrebbero essere indotte ad accettare risarcimenti insufficienti sulla base di indebite pressioni ricevute in sede extraprocessuale. In caso di riparazione parziale o inadeguata non rilevano la dichiarazione liberatoria della persona offesa né gli sforzi economici affrontati per effettuarla.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18/02/2025, ha confermato la decisione con cui il Gup del Tribunale di Latina, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato due imputati per il reato di caporalato di cui all’art. 603-bis cod. pen., con l’equivalenza delle attenuanti generiche all’aggravante speciale e la riduzione per il rito.
Avverso tale provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi affidati a due difensori: il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, l’eccessività della pena e il diniego della sospensione condizionale, l’omessa visione dell’arma in sequestro, l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi, riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni della decisione impugnata.
Quanto al risarcimento, la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata. Il giudice di merito aveva escluso l’attenuante sul rilievo della modestia della somma, seppure oggetto di accordo economico, trattandosi di persone offese in situazione di evidente grave bisogno. Il risarcimento deve essere integrale e la valutazione sulla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può disattendere con adeguata motivazione ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa, ciò anche qualora questa abbia giudicato congrua la somma accettando l’offerta.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, in particolare la pronuncia secondo cui la valutazione del giudice può escludere l’integralità del risarcimento anche in presenza di accettazione della persona offesa, e ribadisce che il potere di sindacare l’adeguatezza è funzionale alla tutela delle parti deboli, potenzialmente indotte ad accettare risarcimenti insufficienti per pressioni extraprocessuali.
Sul vizio motivazionale relativo all’attendibilità delle persone offese, la Corte ribadisce che la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi è questione di fatto, con propria chiave di lettura nel compendio motivazionale, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, nella specie non ravvisabili.
Anche il motivo sull’eccessività della pena è manifestamente infondato: la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve il proprio compito anche con valutazione intuitiva e globale dei criteri dell’art. 133 cod. pen.; il sindacato di legittimità è ammesso solo in caso di mero arbitrio o ragionamento illogico, escluso nel caso di specie. Quanto alla sospensione condizionale, l’ammontare della pena determinata ne impedisce il riconoscimento, né rileva che l’imputato avrebbe potuto beneficiare della riduzione per la rinuncia all’impugnazione, posto che l’impugnazione vi è stata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.