Colpa grave ostativa alla riparazione per contiguità a sodalizio criminale (Cass. pen. Sez. IV n. 33882 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa della colpa grave non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva della condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Il giudice della riparazione valuta autonomamente il materiale probatorio, con iter logico-motivazionale distinto da quello del processo di merito, al solo fine di accertare se la condotta abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Nei reati associativi integra la condotta ostativa il comportamento di chi abbia tenuto condotte percepibili come indicative di contiguità al sodalizio criminale, mantenendo frequentazioni ambigue tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, dal quale era stato definitivamente assolto. Ha quindi proposto domanda di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.

La Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, quale giudice della riparazione, ha respinto la domanda, ritenendo sussistente una condotta ostativa determinata da colpa grave. Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non avesse considerato le emergenze processuali e avesse offerto motivazione inadeguata rispetto alla pronuncia assolutoria. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto; si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato la questione nei parametri dell’art. 314 cod. proc. pen., verificando se la Corte territoriale avesse congruamente valutato la ricorrenza di una condotta ostativa da dolo o colpa grave, con effetto sinergico rispetto all’emissione della misura cautelare. Il ricorso è stato ritenuto infondato.

Il Collegio ha ribadito che la colpa ostativa consiste in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. La nozione non coincide con la colpa penale: rileva la sola componente oggettiva, valutata secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, inteso in senso oggettivo e non come giudizio riferito al singolo agente.

Il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori con giudizio ex ante e con iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, non già per stabilire se la condotta integri reato, ma solo se sia stata il presupposto della falsa apparenza di illiceità. Sul punto la Corte ha richiamato Sez. IV n. 9212 del 2013 e Sez. Un. n. 43 del 1995.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha valorizzato specifici comportamenti del richiedente, non esclusi dal giudice della cognizione: conversazioni intercettate e la partecipazione a un incontro nel quale si era discusso dei traffici di stupefacenti, delle zone di spaccio e dei relativi prezzi. Tali elementi avevano ingenerato l’apparenza dell’esistenza di gruppi contrapposti dediti alla gestione degli stupefacenti su un determinato territorio, dimostrando l’inserimento dell’istante nel contesto illecito con ruolo non secondario.

La Corte ha inoltre escluso rilievo alla sentenza di non luogo a procedere emessa in separato procedimento per reati di detenzione e spaccio, estranea al tema del giudizio, concernente la sola detenzione cautelare subita per il reato associativo. È stato richiamato il costante insegnamento secondo cui, nei reati associativi, integra la colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio, con frequentazioni ambigue (Sez. IV n. 574 del 2024; Sez. IV n. 49613 del 2018; Sez. IV n. 8914 del 2014). Al rigetto del ricorso sono seguite la condanna alle spese processuali e la rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente.

Nota della Redazione

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