Rapina impropria consumata: basta la sottrazione, non serve l’impossessamento (Cass. pen. Sez. II n. 34225 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res o per garantirsi l’impunità. Non è necessario che ne consegua l’impossessamento, non costituendo quest’ultimo l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. La fattispecie consumata si distingue da quella tentata in ragione della successione “invertita” delle condotte di aggressione al patrimonio e alla persona, per cui il legislatore, al fine di equiparare le due ipotesi dei commi primo e secondo dell’art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento, ritenendo sufficiente la sola sottrazione e lasciando spazio al tentativo per i soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 13/02/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 01/10/2024 nei confronti dell’imputato per rapina impropria consumata aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La condotta accertata consisteva nell’aver sfilato il portafoglio dalla tasca dei pantaloni di un passeggero su un autobus di linea e nell’aver opposto resistenza agli operanti per darsi alla fuga.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 56 cod. pen., per aver la Corte di merito ritenuto integrata la fattispecie consumata anziché tentata. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato la mancata applicazione dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., avuto riguardo alle caratteristiche complessive del fatto e al modesto valore intrinseco del bene sottratto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto reiterativo di doglianze già prospettate in appello e ivi superate, oltre che manifestamente infondato. Il discrimine tra rapina impropria consumata e tentata è stato individuato nel principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite n. 34952 del 2012, secondo cui è configurabile il tentativo quando l’agente, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
La Corte ha richiamato la lettura logico-sistematica dell’art. 628, secondo comma, cod. pen.: data la successione “invertita” delle due condotte di aggressione, il legislatore non richiede il vero e proprio impossessamento, ritenendo sufficiente la sola sottrazione. Il tentativo resta pertanto confinato ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui. In questa prospettiva la rapina, propria e impropria, è un delitto di evento, suscettibile di arrestarsi allo stadio del tentativo qualora la sottrazione non si verifichi. Perché la sottrazione possa dirsi avvenuta occorre però che l’avente diritto abbia perduto il controllo sulla cosa, non essendo più in grado di recuperarla autonomamente.
La Corte di appello ha aderito a tale insegnamento dando rilievo decisivo alla intervenuta sottrazione del bene e alla violenza esercitata nei confronti degli operanti, considerando irrilevante che l’asportazione si fosse realizzata sotto gli occhi degli operanti, circostanza rilevante nel furto ma non nella rapina impropria. Nel caso di specie l’azione criminosa era stata portata a termine: l’imputato, vistosi scoperto, lasciava cadere a terra il portafoglio coprendolo con il piede per occultarlo. Correttamente, dunque, è stata ravvisata la sottrazione del bene che, unita alla condotta di minaccia successivamente tenuta, configura la rapina impropria consumata.
Anche i restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di merito, con motivazione aderente ai dati processuali e conforme ai principi di legittimità, ha escluso l’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. dando rilievo al valore economico del bene sottratto, pari a cento euro, di per sé non irrisorio, parametro che esclude in radice l’applicabilità dell’invocata attenuante, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 42124 del 2024. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.