Associazione per narcotraffico: elementi costitutivi e ruolo dell’apporto individuale (Cass. pen. Sez. VI n. 33148 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 la sussistenza di un gruppo consapevolmente aggregato per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, di un’organizzazione stabile di attività e risorse e di un apporto individuale, apprezzabile e non episodico, di almeno tre associati. Il carattere prevalentemente familiare del sodalizio non ne esclude la configurabilità né integra la fattispecie attenuata del comma 6. La prova dell’esistenza del vincolo può desumersi dai delitti-scopo e dalle loro modalità esecutive, senza che l’intervenuto proscioglimento per alcuni di essi ne comporti l’esclusione.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa a definizione di giudizio abbreviato, assolveva due imputati per non aver commesso il fatto e confermava le statuizioni relative agli altri, in relazione ai reati di associazione finalizzata al narcotraffico e ai reati-scopo loro rispettivamente ascritti. Il sodalizio era capeggiato da uno dei ricorrenti ed era a base prevalentemente familiare, con approvvigionamenti di cocaina provenienti da Napoli.

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, la mancata riqualificazione nel paradigma attenuato del comma 6, la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che, essendo in presenza di doppia pronuncia conforme, le motivazioni dei due gradi di merito si integrano reciprocamente componendo un’unità organica, con la conseguenza che deve tenersi conto anche dei contenuti della sentenza di primo grado richiamati nella decisione impugnata.

Sul primo motivo, comune a più ricorsi, la Corte ribadisce che gli elementi tipici dell’associazione finalizzata al narcotraffico sono tre: l’esistenza di un gruppo aggregato consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; l’organizzazione stabile di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito, con impegno di apportarli anche in futuro; l’apporto individuale, apprezzabile e non episodico, di almeno tre associati. È nell’elemento organizzativo a carattere stabile che risiede il quid pluris rispetto al mero accordo di volontà.

La Corte conferma che dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive è consentito dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio. Il collegio precisa che non ha rilievo ostativo il proscioglimento dei ricorrenti da numerosi reati-scopo, poiché in essi sono state ritenute assorbite le condotte di spaccio contestate, senza che ne fosse sconfessata l’esistenza storica.

Quanto alla richiesta di riqualificazione nel comma 6, la Corte ritiene corrette le argomentazioni della sentenza di merito: la fattispecie attenuata è configurabile solo se i sodali hanno programmato esclusivamente fatti di lieve entità e hanno predisposto modalità operative incompatibili con fatti di maggiore gravità. Gli approvvigionamenti cadenzati e consistenti, riconducibili a un canale interregionale legato alla criminalità organizzata campana, escludono tale ipotesi. Il carattere parafamiliare del gruppo non è di per sé indice di minore gravità, rendendo anzi il vincolo associativo più pericoloso.

Sui motivi individuali, la Corte dichiara generico il motivo sulla recidiva, motivato non sulla sola pluralità di condanne ma sull’inefficacia deterrente delle stesse, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010. Analogamente, le censure sulla partecipazione al sodalizio e sul diniego delle attenuanti generiche si risolvono in una quaestio facti, non censurabile in sede di legittimità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *